L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria nei confronti del popolare social network accertando violazioni in relazione all’ uso dei dati dei consumatori

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso l’istruttoria, avviata lo scorso aprile, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della controllante Facebook Inc. Le due società sono state sanzionate per una somma complessiva pari a 10 milioni di euro in relazione all’ uso dei dati degli utenti.

Secondo l’AGCM, Facebook, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, ha indotto ingannevolmente gli utenti registrarsi sul popolare social network. Il tutto senza informarli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti. Più in generale non li ha portati a conoscenza delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità.

I consumatori avrebbero quindi assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.

Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete. Non sussiste un’adeguata distinzione tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

L’Autorità ha inoltre accertato che Facebook, in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, esercita un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori. Questi subiscono, senza espresso e preventivo consenso, la trasmissione dei propri dati a siti web/app di terzi, e viceversa, per finalità commerciali. L’indebito condizionamento deriva dall’applicazione di un meccanismo di preselezione del più ampio consenso alla condivisione di dati. La decisione dell’utente di limitare il consenso comporta, infatti, la prospettazione di rilevanti limitazioni alla fruibilità del social network e dei siti web/app di terzi.

Nello specifico, Facebook, attraverso la preselezione della funzione “Piattaforma attiva”, preimposta l’abilitazione ad accedere a siti web e app esterni con il proprio account Facebook. In tal modo predispone la trasmissione dei dati dell’utente ai singoli siti web/app, in assenza di un consenso espresso da parte dello stesso. Facebook reitera, poi, il meccanismo della preselezione in opt out, nella fase in cui l’utente accede con il proprio account Facebook a ciascun sito web/app di terzi, inclusi i giochi. L’utente può, infatti, solo deselezionare la pre-impostazione sui dati, senza poter attuare in ordine agli stessi una scelta attiva, libera e consapevole .

 

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