Usucapione di un terreno comunale da parte di un privato, è possibile? Lo stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24990/2017.

Secondo la Corte di Cassazione, l’ usucapione di un terreno di proprietà del Comune è possibile: confermato l’acquisto di una porzione di terreno da parte di un privato.
Secondo la Suprema Corte, tale terreno non poteva essere considerato né un bene demaniale né un bene appartenente al patrimonio indisponibile del Comune.

Il fatto

I proprietari di una villetta bifamiliare avevano agito nei confronti del Comune di Lignano Sabbiadoro. Avevano infatti chiesto al Tribunale di accertare l’avvenuto acquisto per usucapione di una porzione di terreno di proprietà comunale.
Gli agenti in giudizio sottolineavano di aver occupato tale terreno per venti anni, “possedendolo ininterrottamente e pacificamente come proprietari”.
Il Tribunale di Udine aveva accolto la domanda di usucapione e la sentenza era stata confermata dalla Corte d’appello. Il Comune aveva così deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Il Comune, infatti, contestava alla Corte d’appello la non corretta applicazione all’art. 822 c.c.

Osservava il Comune che l’area in questione era adibita a “area verde a percorso pedonale” e a “collegamento fra il mare e la strada, quale parte integrante della sede stradale”.
Secondo il Comune, quindi, il terreno doveva presumersi demaniale. In questo caso, l’ usucapione di un terreno Comunale non è consentita. Inoltre, il terreno in questione faceva parte del “patrimonio indisponibile” del Comune, “quale bene destinato a pubblico servizio”.

La sentenza della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha così rigettato il ricorso del Comune, in quanto infondato.

Perché la strada in questione non è demaniale

Secondo la Suprema Corte, infatti, che “i percorsi pedonali appartenenti ai Comuni rientrano nel demanio dell’ente”, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della legge n. 2248 del 1865 ma che tale demanialità va esclusa “nel caso in cui la strada, anche se progettata, non sia stata realizzata”.
Nel caso di specie il terreno non era ancora stato adibito a pubblico servizio, e quindi secondo la Cassazione la Corte d’appello aveva del tutto correttamente “escluso l’appartenenza dell’area al demanio comunale di cui all’art. 824 cod. civ. (non rientrando il bene nella previsione dell’art. 822 cod. civ.)”.

Perché la strada in questione non è patrimonio indisponibile

Secondo la Corte di Cassazione, inoltre, il terreno oggetto di contestazione non poteva nemmeno farsi rientrare nell’ambito del “patrimonio indisponibile” del Comune, in quanto “il vincolo a verde pubblico imposto su un’area non vale ad attribuire all’area stessa il carattere di bene indisponibile in assenza del doppio requisito della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e perciò di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio”.
 
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1 commento

  1. Buonasera…ho un piccolo orto sul demanio,come me tanti altri…da poco hanno messo degli avvisi plastificati senza firma o timbro, di sgombrare…potevano avvertirci prima ora abbiamo tutti le culture in atto a crescere e lasciare tutto subito…comune di Venaria to

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