Da anni si discute del nesso di causalità tra vaccini e patologie invalidanti come l’autismo.
In merito, la Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.12427 del 16.06.2016, ha confermato l’orientamento da tempo predominante in materia di vaccinazioni e autismo secondo il quale non vi è alcun collegamento. Si tratta di un provvedimento che fa proprie le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti tecnici (medici legali) nel corso dell’intero iter processuale. Pur non condividendo la sentenza, è un dato di fatto che la Suprema Corte, nel caso di specie, si è attenuta alle risultanze delle perizie, peraltro notevolmente approfondite.

Ciò non toglie che la Corte in futuro si possa esprimere differentemente, infatti, i giudizi che hanno ad oggetto l’accertamento del nesso di causalità tra alcune patologie e altre, sono per lo più fortemente influenzati dalla evoluzione della ricerca scientifica e poi, in secondo ordine, dal mutare del sentire sociale e del pensiero giuridico.
Nel tempo sul punto si sono creati due schieramenti contrapposti con alcuni ricercatori scientifici convinti della capacità dei vaccini (nel caso di specie per morbillo, parotite e rosolia) di determinare l’autismo, ed altri no.
Attualmente in Italia vi sono due tipi di vaccinazioni: obbligatorie (antitetanica, antiepatite b, antipoliomelite, ecc.), gratuite; raccomandate (pertosse, rosolia, parotite, varicella ecc…) a pagamento. Sta di fatto che la vaccinazione toucourt dei bambini è fortemente consigliata dai medici del Sistema Sanitario Nazionale e dal Ministero della Salute.

In questo contesto vi è da segnalare anche la forte contiguità tra ricerca scientifica, finanziatori, case farmaceutiche, organismi di validazione dei farmaci, e organi dello Stato. Se poi vogliamo essere più ampi nel ragionamento, il business dei vaccini è transnazionale e, pertanto, gli interessi economici coinvolti sono fortissimi. Solo ulteriori ricerche scientifiche libere da condizionamenti di alcun tipo ci sapranno dire se le denunzie di oggi erano fondate o meno.

Rimane il dato di fatto che non vi sono sufficienti prove per affermare la sussistenza del nesso di causalità tra i due fattori (vaccino-autismo), pur se per chi si trova a dover combattere con l’autismo la semplice esistenza di risultanze di senso opposto anche se poco numerose, fa perdere il sonno. Pensare e accettare che la salute del proprio figlio è stata compromessa (forse irrimediabilmente) da una vaccinazione che lo avrebbe dovuto proteggere da altre patologie, è davvero dura.

Fornire all’opinione pubblica allarmata, per acquietarla, i numeri e le percentuali tipiche delle statistiche farmacologiche, affermando che sono di più le persone salvate, con la somministrazione del vaccino, da altre gravi patologie, rispetto quelle che hanno contratto l’autismo, sperando di giustificare il proprio operato, è un grave errore.
Solo una ricerca scientifica indipendente potrà porre fine a questa delicatissima vicenda. E se dovessero essere accertate responsabilità scientifiche, da parte di chi ha creato i vaccini, e responsabilità amministrative, da parte degli organismi che ne hanno autorizzato la loro somministrazione alla popolazione, sarà la magistratura a sospenderne la somministrazione ed ad individuare i diritti lesi e da risarcire.

Avv. Fabrizio Cristadoro

(Foro di Messina)

Si riporta parte della sentenza in commento.
“sul ricorso 16220-2014 proposto da:
(OMISSIS), C.F. (OMISSIS), rappresentato ex lege dalla signora (OMISSIS) madre ed amministratrice di sostegno, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia, in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1294/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 02/12/2013 R.G.N. 1121/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1294/2013, depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di appello di L’Aquila respingeva il ricorso per revocazione proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza n. 74/2012 della stessa Corte, che aveva confermato la sentenza del Tribunale di Pescara di rigetto della domanda di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992 e di risarcimento del danno che il ricorrente deduceva di aver subito per effetto della vaccinazione contro il morbillo, la rosolia e la parotite cui era stato sottoposto, non avendo il giudice di primo grado, e cosi’ quello del gravame, ritenuto la sussistenza di un nesso causale tra la stessa vaccinazione e l’autismo da cui risultava affetto.
La Corte territoriale, pronunciando sul ricorso per revocazione, escludeva la sussistenza degli errori di fatto allegati dal ricorrente: in particolare, era da escludersi il primo errore (avere la Corte ritenuto competenze, nei tecnici incaricati dei successivi accertamenti peritali, in realtà inesistenti), posto che le ritenute abilita’ per i profili farmacologici e per quelli attinenti la patologia autistica erano effettivamente presenti nelle qualifiche dei consulenti nominati; era poi da escludersi il secondo errore (avere la Corte, travisando le risultanze delle relazioni, ritenuto che l’autismo derivi da un’interruzione nello sviluppo cerebrale in una fase precoce della vita intrauterina, mentre i consulenti avevano posto un’indicazione di multifattorialita’ nella eziopatogenesi di tale disturbo), atteso che tutti e quattro gli esperti avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra quest’ultimo e la vaccinazione; ed infine, quanto al terzo errore revocatorio (avere la Corte ritenuto un ritardo nello sviluppo posturale e nella deambulazione e difficolta’ di linguaggio prima della inoculazione del vaccino anziche’ in epoca posteriore ad essa), osservava la Corte che, in ogni caso, a prescindere dal coevo manifestarsi di tali sintomi rispetto alla data della vaccinazione, si trattava di errore ininfluente ai fini dell’accoglimento del ricorso, avendo il giudice di secondo grado confermato l’insussistenza del nesso causale non gia’ sulla base di tale elemento (che era di mero sostegno) bensi’ sulla base della letteratura scientifica richiamata come ostativa da tutti i consulenti.
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il (OMISSIS) con due motivi; il Ministero della Salute ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e omesso esame di fatto decisivo (articolo 360, n. 5), avendo la Corte, chiamata a pronunciarsi sull’errore revocatorio consistito nell’avere, la sentenza n. 74/2012, ritenuto la competenza dei consulenti tecnici di ufficio per i profili farmacologici e per quelli attinenti alla patologia autistica, fornito una motivazione puramente tautologica, con la quale si era limitata a negare la verità dell’assunto senza giustificare la propria decisione.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia motivazione apparente e contraddittoria e omesso esame di fatto decisivo (articolo 360, n. 5), avendo la Corte nuovamente fornito una motivazione tautologica, e comunque contraddittoria, laddove aveva escluso l’esistenza di un errore revocatorio in quella parte della sentenza n. 74/2012 che aveva sostenuto esserci unanime valutazione dei consulenti tecnici di ufficio circa l’esclusione nella letteratura scientifica di un nesso tra vaccinazioni e autismo.
Il ricorso deve essere respinto.
E’, infatti, da escludere, con riferimento al primo motivo, la natura solo apparente della motivazione adottata dalla Corte di appello, la quale ha dato conto, sul piano formale, delle competenze di ciascuno dei consulenti incaricati e cosi’ dell’ampiezza dell’indagine svolta, caratterizzata dal concorso di distinte ma integrate professionalita’, fra cui quella (appartenente al dott. (OMISSIS)) nel settore della neurologia, comprendente lo studio dei disturbi o sindromi del c.d. spettro autistico.
La medesima conclusione si impone con riferimento al secondo motivo, posto che la Corte, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, ha fatto oggetto di specifico e adeguato esame la questione della valutazione, da parte dei consulenti d’ufficio, della sussistenza di un nesso causale tra le vaccinazioni e l’insorgenza del disturbo, dando conto delle posizioni assunte dagli esperti anche sulla base di dettagliati richiami ai loro elaborati.
Il motivo in esame e’ peraltro inammissibile nella parte in cui deduce la contraddittorieta’ della motivazione.
Ed invero, sotto tale profilo, esso continua a conformarsi allo schema normativo di cui all’articolo 360, n. 5 nella versione anteriore alla modifica introdotta con il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, pur in presenza di sentenza di appello depositata il 2 dicembre 2013 e, pertanto, in data posteriore all’entrata in vigore della modifica (11 settembre 2012).
Come precisato da questa Corte a Sezioni Unite con le sentenze 7 aprile 2014 n. 8053 e n. 8054, l’articolo 360 c.p.c., n. 5, cosi’ come riformulato a seguito della novella legislativa, configura un vizio specifico denunciabile per cassazione, costituito dall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (e cioe’ che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); con la conseguenza che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente e’ tenuto ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 3.100,00 di cui 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.”

L’autismo e la sua definizione: una moda?

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