La pubblicità della vendita dell’immobile pignorato deve essere effettuata utilizzando un sito internet compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c. e all’art. 490 c.p.c.

In un procedimento di esecuzione forzata promosso nei confronti di una S.r.l., nel quale erano intervenuti altri creditori, il debitore aveva proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., a seguito dell’aggiudicazione dell’immobile pignorato, sia in relazione al provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato il suo reclamo avverso gli atti del professionista delegato, sia in relazione al successivo decreto di trasferimento.

Entrambe le opposizioni erano state rigettate dal Tribunale di Benevento. Cosicché la vicenda è stata sottoposta al vaglio della Suprema Corte di Cassazione.

Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente denunciava l’omessa pubblicità sui siti internet ai sensi dell’art. 490 c.p.c. e dell’art. 173 ter disp att. c.p.c..

La pubblicità della vendita dell’immobile pignorato era stata effettuata utilizzando un sito internet non compreso tra quelli indicati dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c., attuativo della previsione di cui all’art. 490 c.p.c..

Invero, secondo quanto emerso dall’ordinanza di vendita, la delega conferita al professionista dal giudice dell’esecuzione prevedeva che questi individuasse il sito internet sul quale effettuare la pubblicità, “ai sensi del novellato art. 490 c.p.c.” .

L’ordinanza di delega era quindi legittima, avendo assegnato al delegato la scelta del sito internet su cui effettuare la pubblicità, purché, naturalmente, nell’ambito di quelli previsti dall’art. 490 c.p.c. (e cioè quelli di cui al decreto ministeriale attuativo di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.).

Il delegato, effettuando, invece, la pubblicità su un sito non compreso tra quelli “preposti”, ai sensi dell’art. 490 c.p.c., aveva violato il contenuto di siffatta delega, ancor prima ed oltre che la norma richiamata.

Il giudizio di legittimità

La Corte di Cassazione non ha condiviso l’assunto in base al quale il Tribunale campano aveva rigettato l’opposizione, per cui nella delega sarebbe stato assegnato al professionista il potere di scegliere un qualunque sito internet ai fini della pubblicità della vendita, anche al di fuori di quelli indicati nel decreto ministeriale.

Ed invero, “il potere di scelta del professionista, proprio sulla base del richiamo contenuto nella delega ai “siti preposti” e, quindi, indirettamente all’art. 490 c.p.c., doveva certamente intendersi come esercitabile esclusivamente nell’ambito dei siti autorizzati, in quanto previsti dal decreto ministeriale di cui all’art. 173 ter disp. att. c.p.c.”.

L’omissione della pubblicità espressamente imposta dalla legge e dall’ordinanza di delega, aveva perciò, determinato, la nullità dell’aggiudicazione e del decreto di trasferimento; nullità opponibile agli aggiudicatari (anche ai sensi dell’art. 2929 c.c.) in quanto attinente allo svolgimento della stessa procedura di vendita.

Per tutte questi motivi, il ricorso è stato accolto.

La redazione giuridica

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