Il contribuente ha diritto a essere informato dell’oggetto della verifica fiscale, ma l’omissione non comporta la nullità dell’avviso di accertamento

Con l’ordinanza n. 28692/2018 la Cassazione si è pronunciata sul contenzioso di una società per azioni con l’Agenzia delle Entrate. La controversia riguardava, in particolare, un avviso di rettifica in materia di IRPEG, IVA e IRAP relative all’anno di imposta 2003. L’attività di verifica fiscale prendeva le mosse da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate che evidenziava l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti da parte della società. Quest’ultima, condannata in sede di merito dalla Commissione tributaria regionale, aveva presentato ricorso per cassazione.

Tra i motivi di impugnazione davanti alla Suprema Corte, la contribuente evidenziava che il controllo fiscale era stato giustificato dai verificatori con generici indirizzi di programma. Il tutto senza portare a conoscenza del verificato la segnalazione di altro ufficio delle Entrate in ordine alla emissione di fatture per operazioni inesistenti.

La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di aderire alle argomentazioni della ricorrente.

I Giudici hanno chiarito che lo Statuto del contribuente prevede il diritto di quest’ultimo di essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica. Tuttavia, la violazione di tale disposizione non comporta la nullità dell’avviso di accertamento. L’inosservanza degli obblighi informativi, infatti, determina la nullità degli atti della procedura solo nei casi in cui l’effetto invalidante sia espressamente previsto dalla legge. Negli altri casi occorre verificare se la violazione di legge abbia comportato la mera irregolarità dell’atto ovvero sia idonea a determinare l’invalidità dello stesso.

“Nel caso in cui gli ufficiali verificatori abbiano omesso di rappresentare al contribuente, in sede di verifica, le specifiche ragioni per le quali la stessa sia stata iniziata (nella specie, consistenti nella necessità di accertare l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti), motivando l’accesso con generici riferimenti agli indirizzi di programma annuali ovvero al settore economico di particolare interesse, non si configura la nullità dell’accertamento”.

 

Leggi anche:

ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE: VANNO COMPENSATE LE SPESE DI LITE?

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui