Lo ha chiarito la Corte di Cassazione stabilendo che l’incompletezza della cartella clinica fa scattare, in caso di conseguenze dannose per il paziente, la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del sanitario

La lacunosa compilazione della cartella clinica rischia di ricadere sul medico, in termini di responsabilità, qualora finisca con avere delle conseguenze che gravano sul paziente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22639/2016 depositata lo scorso 8 novembre

Gli Ermellini sono stati chiamati a pronunciarsi sulla vicenda di un uomo che aveva subito due operazioni chirurgiche, a seguito delle quali aveva intentato una causa nei confronti del chirurgo, della Asl e delle relative compagnie assicurative chiedendo il risarcimento dei danni provocati, a suo dire, da errore medico.

Nel giudizio di appello le argomentazioni del paziente erano state respinte in quanto era stato escluso, ignorando la perizia di parte, l’esistenza del nesso causale per il primo intervento, ricaduto di conseguenza anche sulla seconda operazione. La Corte di merito aveva invece imputato le complicanze subite dall’ammalato a un evento iatrogeno, ossia causato o derivante come conseguenza da una terapia, ma non meglio precisabile proprio a causa della difettosa tenuta della cartella clinica.

Proprio sulla base di quest’ultima motivazione, invece, la Suprema Corte ha cassato la decisione dei giudici territoriali. Per la giurisprudenza della Cassazione è obbligo del sanitario tenere la cartella clinica in maniera adeguata; l’incompletezza della stessa fa quindi sorgere “il presupposto perché scatti la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico, qualora la condotta dello stesso sia astrattamente idonea a cagionare quanto lamentato”.

In tali circostanze, infatti, conta il principio di ‘vicinanza della prova’, in virtù del quale l’omissione della corretta tenuta della cartella non può che ricadere sul medico per difetto di diligenza, oltre a non escludere il nesso eziologico tra la condotta del sanitario e le conseguenze pregiudizievoli per il paziente.

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