Una pronuncia della Cassazione fa il punto in relazione al vincolo di solidarietà e alla responsabilità professionale fornendo chiarimenti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18393 del 26 luglio 2017 ha confermato l’orientamento secondo cui non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio. E questo né per l’adempimento della prestazione, né per quel che concerne la responsabilità nell’esecuzione della medesima.

La domanda fondamentale cui risponde la pronuncia in commento è: c’è un vincolo di solidarietà tra singolo avvocato e soci?

La risposta potrebbe ritrovarsi già nel Codice Deontologico Forense.

All’art. 34 si legge quanto segue.

“Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi”.

La giurisprudenza maggioritaria sostiene infatti la piena responsabilità del professionista, escludendo qualsiasi vincolo di solidarietà con gli altri legali che collaborano nello studio e con la stessa associazione. Proprio in questo solco si colloca la sentenza in commento.

Nel caso di specie, la Cassazione ha rigettato l’articolato ricorso proposto dalla ricorrente, confermando la decisione dei giudici d’appello.

Ciò in quanto il provvedimento impugnato aveva deciso la questione di fatto in modo conforme ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.

“La responsabilità nell’esecuzione di prestazioni per il cui svolgimento è necessario il titolo di abilitazione professionale è rigorosamente personale”, scrive la Corte.

Questo in quanto “si fonda sul rapporto tra professionista e cliente, caratterizzato dall’ intuitus personae, e perciò, anche se il professionista è associato ad uno studio, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 1815, non sussiste alcun vincolo di solidarietà con i professionisti dello stesso studio né per l’adempimento della prestazione, né per la responsabilità nell’esecuzione della medesima”.

Pertanto, l’ affidamento, invocato dalla parte ricorrente e basato sulla pubblicità che lo studio propone a mezzo del proprio sito web, non ha nessuna influenza su controllo e verifica sui servizi erogati dai professionisti associati.

Tale aspetto, secondo i giudici, non è in grado di stabilire una solidarietà passiva.

L’associazione tra professionisti, in questo caso tra avvocati, non è pertanto responsabile del danno arrecato al cliente dalla condotta negligente dei professionisti associati.

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