Una violazione “plateale e macroscopica” degli obblighi contrattuali e regolamentari, quella compiuta da un dipendente dell’Agenzia delle Entrate che gli è costato il licenziamento

I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza della Corte d’appello statuendo che è giustificato il licenziamento senza preavviso per violazione degli obblighi contrattuali e specie per la mancata astensione in caso di conflitto di interessi.
Il pubblico dipendente rispondeva di aver svolto attività di consulenza fiscale in favore di un privato nell’ambito di una vertenza giudiziaria che vedeva contrapposto il proprio datore di lavoro, in violazione dell’obbligo di fedeltà ed esclusività della prestazione lavorativa e del divieto di svolgimento di attività in conflitto di interessi.
In primo grado, l’istanza del dipendente, volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento espulsivo veniva respinta con sentenza confermata anche in appello che escludeva l’assunto difensivo secondo cui la condotta contestata assurgeva a mera attività di cortesia non retribuita, fatta salva la somma di 5.000 euro ricevuta a titolo di rimborso spese per viaggi, telefonate, pranzi, cene, taxi, etc.
Il ricorrente impugnava la decisione di merito sostenendo di essere errata perché in violazione dei canoni di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari, rilevando che l’infrazione contestata, ove pure ritenuta sussistente, non avrebbe mai potuto giustificare la massima sanzione espulsiva.

Ma il suddetto ricorso non è stato accolto.

A detta degli Ermellini la corte territoriale aveva verificato la fondatezza degli addebiti sulla base di una compiuta ricostruzione degli atti di causa e – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente-nello specifico, doveva ritenersi palese la violazione degli obblighi contrattuali contestate al dipendente.
Fondato era pure il giudizio di proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della mancanza e alla posizione lavorativa del dipendente pubblico.
Al riguardo, la Suprema Corte ricorda che l’agire del personale delle Agenzie fiscali deve essere ispirato ai principi di fedeltà, trasparenza, imparzialità, trasfusi anche dell’art. 65 del CCNL, che contempla il dovere del lavoratore di conformare la sua condotta al dovere costituzionale “di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l’interesse pubblico agli interessi provati propri e altrui”.
La Corte territoriale, sulla scorta degli elementi acquisiti al giudizio di merito aveva motivato in modo congruo e logico l’incompatibilità del comportamento addebitato con la prosecuzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica Amministrazione stante la particolare gravità dello stesso.
Per tali motivi il licenziamento è stato confermato in via definitiva.

La redazione giuridica

 
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