In caso di intervento medico correttamente eseguito, in assenza di preventiva informazione, la violazione del consenso informato è automaticamente risarcibile?

La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 11749 depositata il 15 maggio 2018, ha fornito un’esaustiva disamina in tema di rispetto dei doveri informativi connessi al trattamento sanitario e relativa risarcibilità in caso di violazione del consenso informato e di preventiva sua acquisizione.

I fatti di causa

La Corte di Appello di Napoli ha respinto l’appello proposto da L.M. avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con cui era stata rigettata la domanda da lui formulata nei confronti del chirurgo e della società di gestione della casa di cura, avente ad oggetto la condanna al risarcimento dei danni occorsigli in seguito all’intervento di chirurgia oftalmica (“cataratta sottocapsulare all’occhio sinistro, sfociata in trapianto di cornea”), effettuato all’interno della predetta casa di cura e conseguiti alla violazione, da parte del medico, dell’obbligo di renderlo edotto, tramite il consenso informato, del tipo di intervento, dei suoi rischi e delle possibili complicanze.

La Corte territoriale ha rigettato l’impugnazione pur rilevando che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’appellante aveva tempestivamente allegato che, ove fosse stato adeguatamente informato dei rischi connessi all’intervento, si sarebbe rifiutato di sottopporvisi.

In proposito, la Corte territoriale, dopo aver ricordato che la violazione del dovere di informazione può causare due diversi tipi di danno, quello da lesione del diritto alla salute e quello da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato, ha ritenuto, con riguardo al primo pregiudizio, che non fosse stata criticata la sentenza impugnata né nella parte in cui aveva ritenuto che l’attore non avesse dato la prova che egli avrebbe rifiutato il suo consenso all’intervento qualora fosse stato debitamente informato dei rischi e delle possibili complicanze, né nella parte in cui aveva escluso che tale circostanza potesse ritenersi dimostrata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti; e, con riguardo al secondo pregiudizio, che l’appellante non avesse indicato in nessun modo quali fossero stati, in concreto, i pregiudizi non patrimoniali, diversi da quello alla salute, da lui subiti in seguito alla mancanza di informazione, né avesse chiarito in cosa fossero consistite le “sofferenze fisiche e psichiche” genericamente allegate quale conseguenza del deficit informativo.

Propone ricorso per cassazione L.M., affidandosi a cinque motivi.

Consenso informato: diritto della persona e obbligo per il medico

Per gli Ermellini, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e nell’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, i quali stabiliscono rispettivamente che “la libertà personale è inviolabile” e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”.

La necessità del consenso informato del paziente nell’ambito dei trattamenti medici, già prevista da numerose norme internazionali (art. 24 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; art. 5 della Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina, ratificata con L. 28 marzo 2001, n. 14; art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000), nel nostro ordinamento è oggi contemplata dalla L. n. 219 del 2017, art. 1, ma già in precedenza si desumeva dai citati precetti costituzionali, nonché  da numerose norme di legge ordinaria, quali la L. 21 ottobre 2005, n. 219, art. 3 (in tema di disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati), la L. 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6 (in materia di procreazione medicalmente assistita) e la L. n. 833 del 1978, art. 33, che esclude la possibilità di accertamenti e trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo e non ricorrono i presupposti dello stato di necessità di cui all’art. 54 c.p..

L’obbligo del sanitario di acquisire il consenso informato del paziente costituisce, pertanto, legittimazione e fondamento del trattamento, atteso che, senza la preventiva acquisizione di tale consenso, l’intervento del medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, sicuramente illecito, anche quando è nell’interesse del paziente (Cass. 16/10/2007, n.21748).

L’obbligo informativo del sanitario

E’ correlato al diritto fondamentale del paziente all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario propostogli.

Da ciò consegue che la prestazione che ne forma oggetto costituisce una prestazione distinta rispetto a quella sanitaria.

L’eventuale violazione di questo obbligo assume autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria del sanitario; infatti, mentre l’inesatta esecuzione del trattamento medico- terapeutico comporta la lesione del diritto alla salute, all’inadempimento dell’obbligo di acquisizione del consenso informato consegue la lesione del diritto fondamentale all’autodeterminazione del paziente.

Nel caso in cui a seguito dell’intervento sanitario, non preceduto da un’adeguata informazione del paziente sui possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, anche se correttamente eseguito in base alle regole dell’arte, derivino conseguenze dannose per la salute, può affermarsi che la lesione della salute è causalmente ricollegabile alla violazione dell’obbligo informativo.

Se, la violazione del dovere di informazione non causa unicamente il danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé, ma anche un danno alla salute, che non sia causalmente riconducibile all’inesatta esecuzione della prestazione sanitaria ma alla mancata corretta informazione, si deve  ragionevolmente ritenere che, se questa fosse stata rilasciata, il paziente avrebbe deciso di non sottoporsi all’intervento e di non subirne le conseguenze invalidanti (Cass. 16/05/2013, n. 11950).

Le conseguenze di una corretta e compiuta informazione sono:

  • il diritto, per il paziente, di scegliere tra le diverse opzioni di trattamento medico;
  • la facoltà di acquisire, se del caso, ulteriori pareri di altri sanitari;
  • la facoltà di scelta di rivolgersi ad altro sanitario e ad altra struttura, che offrano maggiori e migliori garanzie (in termini percentuali) del risultato sperato, eventualmente anche in relazione alle conseguenze post-operatorie;
  • il diritto di rifiutare l’intervento o la terapia – e/o di decidere consapevolmente di interromperla;
  • la facoltà di predisporsi ad affrontare consapevolmente le conseguenze dell’intervento, ove queste risultino, sul piano postoperatorio e riabilitativo, particolarmente gravose e foriere di sofferenze prevedibili (per il medico) quanto inaspettate (per il paziente) a causa dell’omessa informazione.

Il nesso causale tra danno e violazione

Quindi, nel caso in cui si alleghi che la violazione dell’obbligo di acquisire il consenso informato abbia determinato anche un danno alla salute, è necessario dimostrare il nesso causale tra questo danno e quella violazione, prova che, al contrario, non è necessaria ai fini dell’autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sé considerato.

Per gli Ermellini, infatti, il danno-conseguenza rappresentato dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso, corrisponderebbe allo sviluppo di “circostanze connotate da normalità e all’id quod plerumque accidit” in seguito alla violazione dell’obbligo informativo, la cui risarcibilità non esige una specifica prova, e ciò in considerazione dell’immediata compromissione della genuinità dei processi decisionali fondati su dati alterati o incompleti per incompletezza delle informazioni(Cass. 05/07/2017, n. 16503).

Quindi, mentre in relazione alle ulteriori conseguenze dannose che non rientrano nella sequenza causale normale, resta necessaria una specifica dimostrazione, in relazione al danno-conseguenza costituito dalla sofferenza e dalla contrazione della libertà di disporre di se stesso non occorre fornire alcuna prova specifica, ferme restando la possibilità di contestazione della controparte e quella del paziente di allegare e provare fatti a sè ancor più favorevoli di cui intenda giovarsi a fini risarcitori (Cass. 05/07/2017, n. 16503).

Applicando queste considerazioni generali al caso in esame la Suprema Corte ritiene censurabile la decisione nella parte in cui ha escluso la risarcibilità del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in sè considerato, sul rilievo che l’appellante non avesse indicato in nessun modo quali fossero stati, in concreto, i pregiudizi non patrimoniali, diversi da quello alla salute, da lui subiti in conseguenza della mancanza di adeguata informazione, nè avesse chiarito in cosa fossero consistite le sofferenze fisiche e psichiche allegate quale conseguenza del deficit informativo.

La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, la quale dovrà esaminare la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto all’autodeterminazione causato dalla violazione dell’obbligo di acquisizione del consenso informato, uniformandosi ai principi sopra illustrati.

Avv. Maria Teresa De Luca

 

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