In caso di violazione, per mancata acquisizione da parte del chirurgo, del consenso informato, si verifica la lesione del diritto di autodeterminazione del paziente il quale dovrà provare che se correttamente informato non si sarebbe sottoposto all’intervento

Nuovamente all’esame degli Ermellini (ordinanza n. 31234/2018) la tematica della violazione del consenso informato e il conseguente risarcimento del danno per responsabilità civile.

La vicenda

Nella vicenda trattata un uomo sottoposto all’intervento di asportazione totale della laringe chiamava in giudizio i Medici e la Struttura Sanitaria ove era stato ricoverato adducendo il mancato consenso all’asportazione dell’organo e chiedendo la declaratoria di responsabilità professionale per negligenza e per omessa informazione sull’intervento chirurgico e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Si costituiva in giudizio la Struttura Sanitaria che evidenziava l’esecuzione in via d’urgenza dell’intervento di asportazione dell’organo.

In primo grado il Tribunale rigettava le richieste del paziente che si rivolgeva alla Corte d’Appello. La Corte accoglieva integralmente le domande del paziente e dichiarava la responsabilità della Struttura e dei Medici per la violazione degli obblighi riguardanti la corretta informazione del consenso informato.

La Struttura Sanitaria ricorre in Cassazione e si duole:

-che la Corte avrebbe posto a fondamento della decisione la semplice narrazione svolta nell’atto introduttivo di primo grado secondo la quale il paziente non avrebbe prestato il consenso all’intervento se fosse stato edotto correttamente dei rischi e delle conseguenze dell’operazione chirurgica;

-che la Corte avrebbe violato le regole della ripartizione dell’onere probatorio in ordine al rifiuto dell’intervento e che erroneamente ha ritenuto che il danno per il mancato consenso informato all’intervento, deve essere equiparato all’errata esecuzione dell’intervento, in quanto il paziente non avrebbe prestato il consenso a quell’asportazione e ciò sulla base di quanto dedotto nell’atto di citazione;

-che la Corte avrebbe violato i criteri di determinazione del danno risarcibile. La decisione sarebbe errata nella parte in cui viene affermato che “gli aspetti risarcitori della mancata informazione devono essere equiparati alla errata esecuzione della prestazione chirurgica” quantificando, nella misura del 65%, il danno biologico derivante dall’intervento chirurgico, pur correttamente eseguito. La Corte avrebbe dovuto considerare che l’intervento di asportazione della laringe si era inserito in una situazione già compromessa, riguardo alla quale avrebbe potuto determinare solo un incremento differenziale del pregiudizio

La Suprema Corte ribadisce l’ormai granitico principio secondo il quale “la mancanza di consenso informato è rilevante a fini risarcitori quando dalla violazione del diritto all’autodeterminazione del paziente scaturisca un pregiudizio per quest’ultimo, a prescindere dalla lesione del diritto alla salute”.

Il diritto all’autodeterminazione, bene differente e disancorato dal bene salute, trova fondamento nei principi costituzionali e consiste in una forma di tutela della libertà dell’individuo.

I casi di violazione del consenso informato

Gli Ermellini ricalcano i principi espressi nella recente pronunzia N. 7248/2018 che ha perimetrato la casistica di danni risarcibili per mancanza di adeguato consenso informato, come segue:

“1. intervento errato che ha causato una lesione all’integrità fisica che il paziente avrebbe comunque accettato di eseguire anche nel caso di omessa/insufficiente informazione. Il danno risarcibile sarà limitato al danno biologico.

2. intervento errato che ha causato una lesione all’integrità fisica che il paziente avrebbe rifiutato. I danni risarcibili saranno quello biologico e quello da lesione di autodeterminazione del paziente.

3. intervento correttamente eseguito che ha causato una lesione all’integrità fisica che il paziente non avrebbe accettato. Il risarcimento sarà liquidato in via equitativa con riferimento alla violazione del diritto alla autodeterminazione, mentre la lesione dell’integrità fisica andrà risarcita tenendo in considerazione la situazione differenziale tra quella conseguente all’intervento e quella (comunque patologica) antecedente ad esso.

4. intervento correttamente eseguito senza postumi all’integrità fisica che il paziente avrebbe rifiutato se edotto. In questo caso la lesione del diritto all’autodeterminazione sarà posta risarcitoria solo se il paziente abbia subito le inaspettate conseguenze dell’intervento senza la necessaria e consapevole predisposizione ad affrontarle e accettarle.”

Secondo gli Ermellini il caso esaminato rientra nell’ultima ipotesi e ribadiscono che: “in astratto, sussiste un danno risarcibile connesso alle conseguenze inaspettate dell’intervento chirurgico, tali proprio perché la condotta dei sanitari non è stata preceduta da una informazione adeguata …[….]…. Il paziente, infatti, vanta la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive (Cass. n. 21748/2007; Cass. 23676/2008, in tema di trasfusioni salvavita eseguite al testimone di Geova contro la sua volontà)”.

La decisione

Tuttavia viene evidenziato che l’uomo non ha chiesto il risarcimento del danno per lesione del diritto di autodeterminazione il paziente infatti ha domandato il risarcimento del danno non patrimoniale da invalidità temporanea assoluta, relativa e permanente, il danno morale e quello alla capacità lavorativa specifica, oltre al danno esistenziale ed alla vita di relazione.

E che la Corte di merito avrebbe dovuto accertare se, qualora vi fosse stato il corretto adempimento dei doveri informativi da parte dei Medici, vi sarebbe stata, o meno l’esecuzione dell’intervento chirurgico.

Se il paziente avesse acconsentito all’intervento, dichiarandosi disposto a subirlo, indipendentemente dalle conseguenze, anche all’esito di una ricevuta incompleta informazione, non sussisterebbe il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e il danno lamentato, in quanto il paziente avrebbe consapevolmente scelto di subire l’esito di un intervento eseguito secondo le leges artis da parte dei sanitari.

In definitiva essendo l’uomo stato operato senza un consenso prestato, sebbene l’intervento sia stato eseguito con perizia, doveva provare che avrebbe rifiutato quello specifico intervento se fosse stato adeguatamente informato, anche nell’ipotesi di intervento salvifico.

Per tali motivi la Suprema Corte di Cassazione ha cassato la Sentenza della Corte d’Appello ed accolto il ricorso.

Avv. Emanuela Foligno

 

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