Non è corretta la sentenza che quantifica il risarcimento del danno subito dalla vittima di incidente stradale che non tiene conto della necessità, per quest’ultimo, di assistenza sia diurna che notturna

Settecentocinquantamila euro era la somma liquidata dal giudice di primo grado a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale verificatosi nel 2010 che aveva riportato lesioni personali gravissime, con conseguente necessità di assistenza 24 ore su 24.

La corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva condannato l’autore del sinistro, in solido con la propria compagnia assicurativa, a risarcire il danneggiato corrispondendo in suo favore la somma predetta.

L’incidente si era verificato mentre quest’ultimo era a bordo di un ciclomotore, guidato da un suo coetaneo, poi riconosciuto responsabile del sinistro, anch’esso minorenne.

La corte d’appello del capoluogo lombardo aveva evidenziato che l’art. 2054 c.c. pone una presunzione di colpa del conducente del un veicolo (e, ai sensi del comma 3, in solido, del proprietario) per i danni arrecati a terzi, ove tra questi si intendono inclusi anche i terzi traportati, salvo prova liberatoria. Prova che nel caso in esame era stata del tutto inesistente.

L’errata quantificazione del danno

Dunque, seguendo la sentenza di primo grado, avevano quantificato il danno, prendendo a base una retribuzione di 15 mila euro l’anno per assistente diurno e quindi l’avevano riferita al numero complessivo di anni di vita futura del soggetto leso, stimata– sulla base della consulenza tecnica di ufficio – in cinquanta. In tal modo erano pervenuti a ritenere congrua la somma di 750 mila euro.

Ma secondo i giudici della Cassazione il calcolo non era corretto, in quanto non prendeva in considerazione la maggiore retribuzione per la fascia notturna di assistenza rispetto a quella diurna. L’importo complessivo era dunque parametrato per difetto, poiché calcolato sui 15 mila euro annui.

Viceversa, la somma necessaria all’assistenza per la fascia oraria notturna era maggiore e andava quantificata in euro 19 mila l’anno.

Per tali motivi, la decisione è stata annullata con rinvio per essere riformata.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

MORTE DOPO UN INCIDENTE STRADALE: MA IL DANNO TANATOLOGICO NON È RISARCIBILE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui