Contro la decisione della Corte d’appello di Genova, che aveva solo parzialmente accolto la domanda proposta per il risarcimento dei danni subiti iure proprio e iure ereditatis, a causa del decesso della loro congiunta ricorrevano per Cassazione, il marito e i due figli della vittima

L’azione era stata, originariamente proposta dalla donna deceduta in corso di causa, contro il medico chirurgo e l’Asl presso la quale prestava servizio, per non averle tempestivamente diagnosticato un carcinoma mammario che poi l’aveva condotta prematuramente alla morte.
Dalla ritardata diagnosi era anche derivata la necessità di subire interventi invasivi, di sottoporsi alla chemioterapia e alla successiva terapia ormonale, oltre all’aumento delle prospettive di recidiva.

L’azione di risarcimento del danno

Marito e figli (all’epoca minori e rappresentati dalla vittima) avevano presentato istanza di risarcimento del danno patito, iure proprio, sia per aver dovuto accudire la madre sia per aver dovuto rinunciare alla sua assistenza parentale, in ragione della malattia e delle precarie condizioni fisiche conseguenti alle cure alle quali si era dovuta sottoporre.
In primo grado, a seguito di CTU, il Tribunale respingeva la domanda, ritenendo che, pur riscontrata la negligenza del medico, non erano emerse prove sufficienti a dimostrare il nesso eziologico con la patologia e con il seguente decesso della paziente che si sarebbe in ogni caso, verificato.
In appello, la Corte di Genova, dopo aver rinnovato l’accertamento peritale, riformava la sentenza, confermando la sussistenza della colpa medica e condannando in solido medico e Asl, al parziale risarcimento dei danni non patrimoniali, vantati iure proprio e iure ereditatis dai figli, e del danno patrimoniale corrispondente al reddito medio che la donna avrebbe loro garantito per il periodo (di due anni) di sopravvivenza di cui ella avrebbe potuto godere nel caso di tempestiva diagnosi.

Il ricorso per Cassazione

Giunti in Cassazione, i ricorrenti si dolevano innanzitutto, del fatto che la sentenza impugnata avesse omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, oltre al travisamento della rinnovata CTU: quest’ultima si componeva oltre che dalla relazione tecnica principale anche dei successivi chiarimenti resi dall’ausiliare.
Ebbene la corte d’appello era giunta a conclusioni erronee ed illogiche, perché fondate su una lettura soltanto parziale della CTU, peraltro stravolta nel suo significato complessivo e male interpretata. E come se non bastasse aveva fatto cattiva applicazione dei principi civilistici in materia di nesso di causalità.
La motivazione si riferiva, infatti, non alle conseguenze della condotta negligente costituita dall’evento morte, ma soltanto all’ipotetica maggiore durata della vita che la donna avrebbe potuto godere.
Questo punto offre lo spunto per interessanti riflessioni.

Le regole del nesso causale

Come noto, in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiono – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori, sottesi ai due processi: in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige quella dell’”oltre ogni ragionevole dubbio”.
In materia di responsabilità professionale del medico, essendo questi tenuto a espletare l’attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice deve accertare l’omissione di tale attività e può ritenere, in assenza di fattori alternativi, che tale omissione sia stata causata dall’evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta avrebbe impedito il verificarsi dell’evento stesso.
E’ stato, anche, affermato in giurisprudenza che “anticipare il decesso di una persona già destinata a morire perché afflitta da una patologia, costituisce pure sempre una condotta legata da nesso di causalità rispetto all’evento morte, ed obbliga chi l’ha tenuta al risarcimento del danno“. (Cass. 20996/2012)
Ebbene, nel caso in esame, la corte territoriale, pur enunciando il principio del “più probabile che non” non risultava averne fatto corretta applicazione, avendo sostenuto che la morte della paziente non sarebbe stata evitata dalla diagnosi tempestiva del medico, la quale le avrebbe consentito soltanto una sopravvivenza più lunga di due anni. I
n altre parole, aveva applicato il principio di causalità esclusivamente in relazione al lasso temporale di vita non vissuta.
Una simile decisione che focalizza il danno non sull’evento morte ma sul probabile tempo di sopravvivenza configura il vizio di legge, come giustamente osservato dai ricorrenti.

CTU stravolta e male interpretata: l’importanza dei chiarimenti resi dall’ausiliare

Ma ad assumere ancor più rilievo era un altro dato: la statuizione finale della corte di merito si fondava sulle conclusioni del CTU riportate in sentenza, che prospettavano valutazioni estrapolate soltanto dalla relazione tecnica principale e non tenevano invece conto dell’integrazione.
I ricorrenti si dolevano del fatto che non tenendo conto dei chiarimenti resi dall’ausiliare, i giudici dell’appello, erano giunti alla erronea convinzione secondo cu in presenza di una tempestiva diagnosi, la paziente avrebbe potuto godere soltanto di due anni di vita in più, mentre le maggiori percentuali di sopravvivenza indicate nell’accertamento peritale ed il minore rischio di morte, avevano valorizzato una possibilità di sopravvivenza, in termini percentuali, ben superiori e senza limiti di tempo scientificamente apprezzabili.

Ebbene, la censura per i giudici della Cassazione è fondata.

I punti di criticità della sentenza impugnata determinati da una valutazione soltanto parziale dell’accertamento peritale rinnovato era sotto gli occhi di tutti. Oltre a non aver richiamato i chiarimenti resi dall’ausiliare, che peraltro, prevedevano un rischio di morte della donna compreso tra il 7 e il 13%), questi erano stati male interpretati e del tutto sconnessi rispetto a quanto affermato dal medesimo CTU nella relazione tecnica.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il mancato esame delle complete risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere nel giudizio di cassazione, come omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Per tali ragioni il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla corte d’appello per un nuovo esame, alla luce dei principi di diritto sopra enunciati.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
Leggi anche:
FALSA PERIZIA: CONDANNATO UN CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui