Un eventuale errore, imperizia, negligenza, imprudenza del medico o di un membro di una equipe sanitaria proponente il Consenso Informato costituisce la base per un potenziale contenzioso legale

Segue dalla prima parte

L’acquisizione del consenso è responsabilità e competenza del medico (art. 1, commi 2, 5, 7). C’è quindi il dubbio di cosa può accadere se c’è imperizia da parte del medico nell’acquisire tale consenso – si pensi al caso in cui al paziente si prospetta un intervento in maniera incomprensibile, o scatenando reazioni di paura che lo portino a rifiutarlo.

L’atto di rifiuto, da parte del paziente, non comporta responsabilità per il medico, ma solo se il consenso è stato ricercato in maniera conforme a quanto prescritto dalla legge 219/17!

Quindi il rapporto tra legge Gelli-Bianco e legge 219/17 (articolo 1 sul Consenso Informato), con implicazioni sia per i medici, sia per le strutture sanitarie in termini di obblighi e responsabilità. Abbiamo osservato le relazioni derivanti dalla pratica operativa e come le due leggi si combinano tra loro nel definire nuovi obblighi e responsabilità, in particolare per la Struttura Sanitaria.

Un eventuale errore, imperizia, negligenza, imprudenza del medico o di un membro di una equipe sanitaria proponente il Consenso Informato costituisce la base per un potenziale contenzioso legale che chiamerebbe in causa anche la Struttura Sanitaria, a cui spetterebbe l’onere di dimostrare la correttezza dell’intero processo di proposta, verifica della comprensione e acquisizione del consenso informato medico-sanitario.

Il medico ha il compito e la responsabilità specifica di rendere comprensibile al paziente, le informazioni previste dalla legge n° 219 del 22 dicembre 2017, articolo 1, comma 2 e 10.

La struttura sanitaria, d’altro canto, ha l’onere di garantire le informazioni stesse (ibidem, comma 9).

Come abbiamo visto, è compito e responsabilità del Medico / Equipe sanitaria il processo di rendere comprensibile al paziente le specifiche del consenso informato medico. Quindi, la verifica di tale comprensione è essa stessa compito del Medico.

In Conclusione si evidenziano i problemi e le opportunità della comprensione nel Consenso Informato ex L.219/17.

Abbiamo analizzato l’obbligo previsto dalla legge 219/17 (cosiddetta “legge sul biotestamento”) all’articolo 1, di far arrivare il Paziente alla comprensione delle informazioni proposte nel processo di Consenso informato medico. Tale comprensione consta di due aspetti: spiegare le informazioni e poi verificare se tali spiegazioni sono state comprese. Tale onere è a carico del Medico, che però non ha strumenti specifici per la verifica della comprensione stessa.

Abbiamo quindi visto una serie di soluzioni operative che la Struttura sanitaria può mettere in atto in tal senso per facilitare l’operato del Medico / equipe sanitaria per quanto riguarda la proposta delle informazioni e la comprensione da parte del Paziente.

Importante anche la relazione tra cura e fiducia: il consenso informato può incrementare gli esiti favorevoli dei Pazienti. Infatti varie ricerche scientifiche, già dai primi anni novanta del secolo scorso, hanno evidenziato la stretta relazione tra gli esiti della cura e il coinvolgimento del paziente. In estrema sintesi, è stato evidenziato che: pazienti che sviluppano una relazione di fiducia con il medico, e che sono coinvolti nel proprio percorso terapeutico, hanno esiti favorevoli con maggior frequenza rispetto a pazienti a qui la cura è stata imposta dall’alto.

Quindi un processo di consenso informato, opportunamente preparato / studiato / elaborato e correttamente proposto / presentato, contribuirà a migliorare gli esiti dei trattamenti sanitari per i Pazienti.

I benefici per i pazienti sono ovvi. Altrettanto ovvio è il risultato per le Strutture Sanitarie, si pensi ad esempio a:
– Riduzione del tempo di degenza
– Riduzione dei casi di infezione post intervento
– Riduzione dei casi di ri-ospedalizzazione.

Il valore economico del consenso informato per le Strutture Sanitarie è notevole: da quanto appena letto, il vantaggio di una relazione di cura e fiducia, basata su un corretto processo di Consenso Informato, ha grandi benefici per il Paziente.

È giusto però chiedersi quale sia il “valore economico” del consenso informato per una Struttura Sanitaria – oltre che come strumento di tutela medico-legale.

Infatti, il paziente attuale è un consumatore di informazioni, e ha aspettative molto alte in tal senso – come ben sanno i Medici che vedono spesso arrivare i pazienti agli appuntamenti con l’equipe medica muniti di stampe e appunti. Secondo Knee & Jacobs (2000), il 77% dei pazienti cambierebbe il proprio ospedale con uno in cui siano date più informazioni riguardo la propria salute.

In questo articolo abbiamo discusso di come il Consenso Informato (così come definito all’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017 n° 219) possa diventare uno strumento concreto per sviluppare la relazione di cura e fiducia (ibidem, comma 2), in modo da migliorare il benessere e gli esiti favorevoli dei Pazienti, e soprattutto per farlo in maniera economicamente vantaggiosa per le Strutture Sanitarie Pubbliche e Private, non solo tramite la riduzione di svariati costi, ma anche tramite un vantaggio competitivo di marketing sanitario per quelle Private che adottino una soluzione idoneo per i propri processi di Consenso Informato medico-sanitario.

Eugenio Parini

Medico chirurgo, Specialista in Odontostomatologia

Perfezionato in Odontoiatria Forense

Leggi anche:

IL CONSENSO INFORMATO DOPO LA LEGGE GELLI-BIANCO E LA 219/17

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