La comunicazione dell’esito della domanda e dell’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo è dato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione

La vicenda

La sentenza impugnata era stata emessa nell’ambito di una vicenda relativa a un’opposizione al passivo, proposta dalla società ricorrente, dopo il rigetto della richiesta di insinuazione pronunciata dal Tribunale di Bari per tardività della domanda, in quanto proposta oltre il termine di 30 giorni, previsto dall’art. 99 L. Fall. e decorrente dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento del passivo.

La società aveva allora proposto ricorso per Cassazione lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 112 c.p.c., e degli artt. 93, commi 3 e 5 e 97, comma 2, L. Fall., sostenendo che le comunicazioni endofallimentari potessero essere facoltativamente trasmesse in modo congiunto a mezzo telefax o PEC, mentre per il Fallimento tali modalità dovevano intendersi alternative.

Il Tribunale avrebbe perciò dovuto considerare che il termine per proporre opposizione allo stato passivo decorreva dalla data di ricezione della seconda comunicazione a mezzo telefax e, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare tempestiva l’istanza.

La pronuncia della Cassazione

La Prima Sezione Civile della Cassazione (n.20683/2019) ha respinto il ricorso affermando che “l’interpretazione da dare alla richiesta di una doppia modalità congiunta di comunicazione non è consentita dalla legge”.

Infatti, a mente della L. Fall., art. 97, comma 2 (nel testo vigente ratione temporis), la comunicazione dell’esito della domanda e dell’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo è dato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite telefax o posta elettronica quando il creditore abbia indicato tale modalità di comunicazione; mentre, dalla data della comunicazione decorre il termine di 30 giorni previsto a sua volta, dal’art. 99 L. Fall. per impugnare lo stato passivo, termine ritenuto perentorio.

“È evidente come la tesi della società ricorrente, secondo la quale il curatore aveva l’obbligo di eseguire una doppia comunicazione secondo le vincolanti indicazioni del creditore non trova alcun fondamento nelle norme citate e la preferenza per il carattere alternativo manifestata implicitamente dal Tribunale, si giustifica in base al principio generale di conservazione degli atti giuridici, che impone di preferire, tra due possibili interpretazioni, quella secondo cui l’atto sia valido, essendo conforme a legge, piuttosto che quella che ne comporterebbe l’illegittimità e la conseguente invalidità”.

Secondo i giudici Ermellini, dunque, la pec era stata inviata secondo la modalità scelta dal creditore e risultava regolarmente ricevuta. Pertanto, era idonea a far conoscere legalmente l’esito della richiesta d’insinuazione al passivo fallimentare e a far decorrere il termine per l’opposizione.

La redazione giuridica

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