Il nesso di causa oggettivo è a carico degli attori, l’esclusione di quello soggettivo a carico dei convenuti. Ma di cosa si parla?

Del nesso causale oggettivo il sottoscritto ne parla dalla fine del 2017 definendolo come nesso causale tra atto medico e danno lamentato dal paziente.

A maggio 2019 una illuminante sentenza (RG. 5693/2015) del Giudice Viglione Raffaele, del Tribunale di Taranto, ha ben sintetizzato questo concetto per far chiarezza sugli ultimi insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione che, dal 2017, “dominano la scena giuridica” della responsabilità sanitaria.

In tale sentenza si parla di “ambivalenza terminologica pericolosa” quando si addossa sul creditore della prestazione sanitaria (paziente) l’onere di provare il nesso di causa intercorrente tra la condotta del medico debitore e il danno.

Ebbene, coglie nel senso tale definizione.

E’, infatti, veramente pericolosa questa ambivalenza terminologica quando si parla di nesso eziologico in materia di responsabilità sanitaria.

Come affermato più volte su queste pagine e come si evidenzia nella sentenza del Giudice Viglione (che si allega) vi sono due tipi di legame tra il danno lamentato e la condotta del medico/struttura:

  1. Stretta connessione eziologica tra il danno e il momento oggettivo della prestazione sanitaria in sé e per se considerato, in occasione, in conseguenza, all’esito del quale ha origine il pregiudizio alla salute lamentato;
  2. Stretta connessione causale tra il danno lamentato e la condotta sanitaria negligente.

Tale differenziazione è sottile ma piena di senso logico su cui si è “scivolato” spesso negli ultimi due anni di giurisprudenza di merito e di legittimità.

Insomma un conto è dire che, come dal 2008 allorquando le Sezioni Unite della Cassazione avevano dettato le regole degli oneri probatori delle parti, l’inadempimento o il mal adempimento del medico deve essere astrattamente idoneo a produrre il danno lamentato dal paziente, altra cosa è dover specificare la colpa del sanitario o della struttura, come emerge dal dictat del recente filone giurisprudenziale di legittimità che pone a carico del paziente onere di provare l’eziologia del danno lamentato (eziologia tra colpa medica e danno).

E’ semplice quanto affermato dall’illuminato Giudice Viglione, ossia che il nesso di causalità oggettivo rimane a carico del paziente e l’esclusione di quello soggettivo (nesso tra danni e colpa) a carico dei medici o della struttura.

Insomma, è quanto già si affermava nel precedente articolo del 5 novembre 2018 (http://www.responsabilecivile.it/atto-medico-e-danno-al-paziente-il-nesso-e-quello-astrattamente-idoneo/): ossia che il paziente deve dimostrare solo in nesso tra atto medico e danno lamentato, un nesso solo astrattamente idoneo allo scopo risarcitorio, altrimenti il paziente si troverebbe ad essere gravato dello stesso onere che invece spetta al medico, ossia quello di provare l’assenza del nesso di causalità soggettivo tra danni e colpa professionale (che in sé contiene la prova di un “nesso di causa” tra danno lamentato e comportamento medico).

Ci sarebbe ancora tanto da discutere sulla catena causale tra danno lamentato e atto medico, ma questo lo faremo nel tour “medico legale” dal mese di settembre 2019, nel frattempo leggete attentamente la sentenza qui sotto allegata.

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

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