Riconosciuta la liquidazione del danno derivante da un aborto sbagliato anche al padre della ragazza, in quanto soggetto protetto e tutelato in caso di nascita indesiderata

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un caso di nascita indesiderata di un figlio a seguito di un aborto sbagliato. La vicenda processuale scaturisce dalla decisione di un uomo di citare in giudizio un’azienda ospedaliera di Alessandria.

L’attore, in particolare, chiedeva il risarcimento del danno provocato dall’erronea esecuzione di un intervento di raschiamento dell’utero cui era stata sottoposta la moglie. La coppia, data l’età avanzata e le difficoltà economiche in cui versava, aveva palesato la volontà di non avere altri figli.

Ma in realtà la gravidanza non era mai stata interrotta e la donna aveva dato alla luce una bambina. La mamma era già stata indennizzata con 125 mila euro, dopo aver raggiunto un accordo con l’assicurazione dell’ospedale.

Il padre, nel chiedere a sua volta la liquidazione del danno, aveva sottolineato come la nascita della figlia lo avesse costretto a presentare le dimissioni dal lavoro. Una scelta dettata dalla necessità di ottenere il Tfr per provvedere ai bisogni familiari. Anche la moglie aveva dovuto rinunciare al lavoro e la famiglia era stata costretta a trasferirsi.

Sia in primo che in secondo grado, le pretese avanzate erano state respinte.

Sia pure a fronte della cattiva esecuzione dell’intervento, i giudici di merito avevano ritenuto che non era stato dimostrato che egli avesse effettivamente osteggiato la gravidanza; né tantomeno che la madre avesse espresso l’intenzione di abortire.

Ma la Suprema Corte, con ordinanza n.2675/2018, ha costretto il Giudice d’appello a rivedere la sua decisione. Per gli Ermellini, infatti, il padre ha diritto a essere risarcito per tutte le spese derivanti “dai doveri di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli”. Ha diritto inoltre al risarcimento per eventuali altri danni sofferti, in caso di nascita di un figlio per errore diagnostico, anche se sano.

Il principio adottato dai Giudici del Palazzaccio è quello secondo cui anche il papà è un soggetto protetto e tutelato in caso di nascita indesiderata.

“In tema di responsabilità del medico per erronea diagnosi concernente il feto e conseguente nascita indesiderata – sottolinea la Corte – il risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della struttura sanitaria all’obbligazione di natura contrattuale spetta non solo alla madre ma anche al padre”.

 

 

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