L’intervento del presidente dell’Associazione, Claudio Buccelli, in relazione al dibattito sollevato dalla richiesta di chiarimenti dell Giudice di Pace di Altamura alla FNOMCeO

Gli accertamenti medico legali di ufficio finalizzati alla valutazione del danno biologico sono al centro, in queste settimane di un serrato dibattito che nasce dalla richiesta di chiarimenti presentata alla segreteria della FNOMCeO da parte del Giudice di Pace di Altamura in Puglia, il quale, “avendo verificato che la prassi giudiziaria nel circondario del Tribunale di Bari, ma anche altrove, contempla il frequente affidamento di incarichi peritali finalizzati all’accertamento del danno biologico da invalidità permanente e temporanea a medici in possesso di qualsivoglia specializzazione” chiede se vi sia una riserva, contenuta in provvedimenti di qualsiasi natura, anche deontologica, che riconosca ai soli medici legali la potestà di eseguire accertamenti di natura medico legale per i predetti accertamenti.
Sulla vicenda è recentemente intervenuto anche il presidente del SIMLA, Claudio Buccelli, (di cui si riporta integralmente l’intervento in allegato) che, sul piano sostanziale, effettua delle annotazioni sull’opportunità nella scelta del consulente tecnico di ufficio di far riferimento allo specialista in medicina legale.
Buccelli parte dalla considerazione che le specificità culturali, di formazione e di operatività dello specialista di medicina legale nella collaborazione offerta al Giudice per l’accertamento e la valutazione di fatti, circostanze, comportamenti e persone che richiedano particolare competenza nella soluzione di problemi di indole tecnica che egli da solo non è in grado di risolvere. Sicché, integrando l’attività del Giudice mediante la sua attività tecnica, lo specialista in medicina legale non è un semplice “esperto” bensì un collaboratore particolarmente qualificato che lo assiste durante il processo.
Di qui l’interesse del Giudice ad avvalersi della collaborazione tecnica di chi gli dia le maggiori garanzie di competenza non solo biologiche ma anche nell’ambito della medicina legale, che è “l’humus del quale sono necessariamente intrisi i suoi problemi di conoscenza su questioni sanitarie di rilievo giuridico”.
Il presidente del SIMLA ribadisce quindi la posizione della propria Associazione, espressa in un documento assembleare approvato nel 2010 in occasione del Congresso “XII Giornate Medico Legali Romane ed Europee” e in particolare che “l’accertamento e la valutazione del danno alla persona da lesione del bene costituzionalmente tutelato della salute sono di esclusiva competenza del medico specialista in medicina legale, in quanto rappresentano atti tecnici fondati su una precisa e complessa formulazione diagnostica di stretta pertinenza culturale ed operativa della formazione medica, avendo inoltre lo specialista medico-legale, per sua peculiare e specifica formazione, la piena consapevolezza dei rapporti e delle esigenze giuridiche inerenti alla realtà biologica da accertare e da valutare”.
Ma è lo stesso legislatore, chiarisce Buccelli, che implicitamente ritiene che nell’ambito della valutazione civilistica del danno alla persona sia imprescindibile il ricorso alla competenza dello specialista in medicina legale. Lo si evince dai “criteri applicativi” dell’allegato I di cui al D.M. Salute 3 luglio 2003 in cui si legge testualmente che “ove la menomazione accertata incida in maniera apprezzabile su particolari aspetti dinamico-relazionali personali, lo specialista medico-legale dovrà fornire motivate indicazioni aggiuntive che definiscano l’eventuale maggiore danno tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato, richiamate dal comma 4 dell’art. 5 della legge n. 57/2001 come modificato dalla legge n. 273/2002”.
“Ecco perché –conclude il presidente SIMLA – il Giudice dovrebbe prioritariamente far riferimento allo specialista in medicina legale per le sue esigenze di corretta valutazione dei casi di rilievo medico-giuridico. Gli specialisti in medicina legale ne sono profondamente consapevoli e rivendicano particolare attenzione dei Giudici nei loro confronti non in termini di privilegio corporativo, ma per la necessaria garanzia al cittadino che si rivolge alla giustizia di una prestazione professionale di buon livello, tecnicamente corretta, scientificamente valida, garante di rigorosa competenza, in linea con la complessità e specificità dei quesiti tecnici ad inferenza giuridica che sono alla base di una accurata sentenza in ogni vertenza di risarcimento del danno alla persona così come nei più diversi ambiti processuali”.
SCARICA QUI LA LETTERA DEL PRESIDENTE SIMLA
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1 commento

  1. ….ché, integrando l’attività del Giudice mediante la sua attività tecnica, lo specialista in medicina legale non è un semplice “esperto” bensì un collaboratore particolarmente qualificato che lo assiste durante il processo……
    Ma siamo certi? e se un Medico legale insieme al suo specialista scrive una perizia su illazioni per scusare l’inescusabile, fa errori grossolani scientifici, inverte il pH di un esame cordonale, reinterpreta orari e fissa lui orari non riportati nelle documentazioni cliniche, afferma che siano stati richiesti consensi quando nella documentazione clinica ritirata di tutto questo non vi è traccia, non parla di 20 minuti di ctg nascosti “ictu oculi” ricomparsi dopo denuncia, non considera gli esamni strumentali che descrivono il danno, non considera il danno psichico inferto e documentato, sbaglia posizione della lesione e dimensioni che scuserà come errore materiale dopo che la controparte lo segnala con note alla bozza, cita una linea guida, per screditare il collega di parte, senza però allegarla e non considerandola nella sua totalità tralasciando una parte importante, non risponde alle singole domande del giudice e della controparte etc….. questo è secondo voi il collaboratore particolarmente qualificato che lo assiste durante il processo … e a che cosa va incontro questo colaboratore qualificato? Ho già postato varie volte il mio caso che è scandaloso sopratutto per la difesa illogica e inescusabile fatta da chi, superpartes, come i ctu medico legali e specialisti stanno perpetuando e aumentando il danno a chi già è stato danneggiato … ma come medico non posso tacere tutto questo e andro avanti con tutti i mezzi a diposizione …

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