Forse decidere su tutto attira troppo e l’onnipotenza è un piacere non solo dei politici o dei giudici, ma anche dei consulenti tecnici di ufficio che, investiti del potere di decidere, si elevano a Giudici.

Il caso di cui parlo è di un consulente oltremodo bravo e con grandi capacità deduttive, non specialista in medicina legale, ma anche un buon valutatore del danno alla persona.

Insomma, qualcuno starà pensando: “E allora che vuoi da un tale professionista?”. Risponderei …la perfezione in quanto è alla sua portata tecnica e morale.

Forse sbagliando, penso che il collega si sia infastidito della impossibilità di valutare lo stato anteriore dell’arto inferiore destro del periziando e per questo lo ha voluto “punire” affermando un concetto che di per sé è errato e, in secondo luogo, non di sua competenza.

Vi riporto di seguito il passaggio “incriminato” facente parte di una perizia, ripeto, ben fatta e ben ragionata:

“…A tale proposito, sulla base di quanto descritto dal Dr. XX nella certificazione del 30.6.3006, il danno preesistente cifrava all’epoca in misura non inferiore al 15 (quindici) per cento (a tale proposito è stata richiesta copia della Consulenza Medico – Legale d’Ufficio esperita in corso di causa per il riconoscimento del danno da Responsabilità Civile a carico del responsabile dell’incidente stradale cui conseguirono le menomazioni oggetto degli interventi correttivi di cui si discute, anche tale richiesta è risultata purtroppo disattesa). Per contro, il quadro clinico attuale delinea un danno permanente non inferiore al 30%. Pertanto il peggioramento dello stato quo ante afferente all’ulteriore deformità assiale del femore e alla limitazione funzionale del ginocchio destro (assumendo come già limitata la preesistente escursione articolare anche se non vi è documentazione all’uopo utile a conferma) non potrà essere inferiore al 15 (quindici) per cento. Tale percentuale, a fronte delle condizioni di partenza, non potrà essere ristorata con un corrispettivo pecuniario calcolato con criterio differenziale…”.

Ho letto e riletto questa parte di perizia e quello che sopra ho premesso mi sembra sempre più chiaro; non avendo la possibilità di definire una preesistenza superiore al 15% (a motivo della mancata esibizione di una ctu di 10 anni prima!), il CTU – stabilita l’entità del maggior danno – AFFERMA che esso non deve essere trattato come normalmente va trattato, ossia con criterio differenziale economico tra il 30% e il 15%.

Insomma una bella punizione per il periziando in quanto ritengo che ciò influirà anche sulla potenziale conciliazione tra le parti creando un danno al paziente (che eventualmente potrà rivalersi sul ctu).

Adesso chiedo ai lettori un loro parere su tale questione per comprendere se la mia interpretazione sia errata o esatta, oppure se sia possibile una diversa interpretazione di quanto affermato dal ctu. Vi allego in pdf tutta la relazione tecnica, anche per apprezzarne i contenuti.

 

Dr. Carmelo Galipò

(Pres. Accademia della Medicina Legale)

SCARICA QUI LA RELAZIONE TECNICA

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2 Commenti

  1. Trovo sorprendenti ed immotivate le conclusioni dell’ausiliaro del Giudice.
    E dire che, a leggere la storia clinica come riportata, di incongruenze sulla condotta dei convenuti ce ne sarebbe da dire; a cominciare dalla osteotomia eseguita con la sega di Gigli (il povero Ilizarov si rivolterà nella tomba). Errore grave che ha pregiudicato la crescita dell’osso rigenerato e che, a mio avviso, è anche alla base del prolungato periodo di cura e delle negative conseguenze.
    Sarebbe interessante leggere le osservazioni critiche del CTP del ricorrente.
    La ringrazio per queste “lezioni” e mi scusi l’anonimato.

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