Per la Cassazione la dialettica processuale serve a porre le basi di un giudizio critico. Questo è il compito del Giudice, che è garante dell’ affidabilità scientifica del giudizio

La Corte di Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 33582/2016 si è pronunciata sul ricorso presentato da una donna che aveva perso il bambino che portava in grembo. Il feto era deceduto per una asfissia acuta insorta durante il travaglio di parto.

La paziente aveva quindi agito in giudizio nei confronti di un ginecologo e delle infermiere ostetriche che l’avevano avuta in cura in Ospedale. Il primo, accusato di averle somministrato un farmaco in grado di produrre una ipercontrattilità uterina e di aver omesso di disporre il monitoraggio continuo cardiotocografico; le altre, ree a suo giudizio di aver omesso di informare il personale medico delle condizioni della paziente e di sorvegliare l’esecuzione del monitoraggio.

Gli imputati erano stati assolti sia in primo grado che in appello dall’accusa di omicidio colposo. Pur ritenendo accertata l’omissione della prescrizione e dell’esecuzione del monitoraggio continuo del feto, il Giudice di primo grado non aveva ritenuto sussistente la prova della efficienza causale di quella omissione.

Le indagini tecniche avevano evidenziato che anche qualora la sofferenza fetale fosse stata tempestivamente segnalata da un tracciato, l’evento morte si sarebbe verificato ugualmente; il tempo necessario all’approntamento e all’esecuzione di un taglio cesareo sarebbe stato pari o superiore a quello che era stato necessario all’espulsione spontanea del feto.

Tale orientamento era stato confermato anche in sede di appello. Di qui il ricorso della donna per cassazione.

Nell’impugnare la sentenza di secondo grado la paziente insisteva sulla sicura violazione delle regole cautelari da parte dei sanitari; lamentava, inoltre, il vizio di motivazione nella sentenza impugnata.

A suo dire il giudice a quo avrebbe dovuto giungere a una pronuncia di condanna. La condotta omissiva colposa dei sanitari era infatti indiscussa e non era stata raggiunta la prova dell’assenza di responsabilità degli imputati.

Inoltre, secondo la ricorrente, ove il monitoraggio fosse stato eseguito come prescritto dalle linee guida in materia, lo stato di sofferenza si sarebbe potuto rilevare con molto anticipo; l’evento morte, quindi, si sarebbe potuto evitare con un elevato grado di probabilità logica.

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte, annullando la sentenza impugnata.

Per conoscere le motivazioni di tale decisione si invita alla lettura dell’articolo “Responsabilità medica: il giudice è garante dell’affidabilità scientifica del giudizio” dell’avv. Sabrina Caporale

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