Con la risoluzione N. 31/E del 20 aprile scorso l’Agenzia delle Entrate si è espressa sulle agevolazioni fiscali negli affitti a canone concordato

La Agenzia delle Entrate ha comunicato con la risoluzione N. 31/E che non è obbligatorio registrare l’attestazione per fruire delle agevolazioni fiscali negli affitti a canone concordato.

Infatti, per i contratti con affitto a canone concordato “non assistiti”, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali, sarà necessario acquisire un’apposita attestazione.

Essa verrà rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori. Questa sarà atta a confermare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale.

Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di allegare tale attestazione al contratto in sede di registrazione. Pertanto, la stessa non sarà soggetta né all’imposta di registro né a quella di bollo.

Tale comunicazione è giunta come risposta all’interpello di un sindacato in materia di “Contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato”. Esso riguardava, in particolare, il trattamento tributario (ai fini dell’imposta di registro e di bollo) delle attestazioni rilasciate dalle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori necessarie per poter applicare gli sconti fiscali nelle locazioni a canone concordato.

A questo proposito, il d.m. 16 gennaio 2017 ha stabilito che le parti di un contratto di locazione possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

In questo caso, per chi volesse usufruire degli sconti fiscali previsti dalla legge, non sarà necessario alcun ulteriore adempimento.

La situazione cambia però per i contratti “non assistiti”. In questo caso, infatti, le parti saranno tenute ad acquisire un’attestazione.

Essa verrà rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso.

Questa attestazione avrà effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Infatti, per i contratti “non assistiti”, l’acquisizione della stessa attestazione andrà a costituire elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni stesse.

Il tutto, conferma la risoluzione, con riferimento a quelle riferite a tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, si è espressa la Direzione Generale per la Condizione Abitativa del Ministero delle Infrastrutture (nota n. 1380/2018).

Questa ha chiarito che “per quanto concerne i profili fiscali va considerato che l’obbligatorietà dell’attestazione fonda i suoi presupposti sulla necessità di documentare alla pubblica amministrazione, sia a livello centrale che comunale, la sussistenza di tutti gli elementi utili ad accertare sia i contenuti dell’accordo locale che i presupposti per accedere alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali”.

Alla luce di ciò, ne consegue l’obbligo “per i contraenti, di acquisire l’attestazione in argomento anche per poter dimostrare all’Agenzia in caso di verifica fiscale la correttezza delle deduzioni utilizzate”.

L’attestazione non risulterà necessaria, invece, ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni fiscali, per i contratti di affitto a canone concordato stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto.

O anche successivamente, laddove non risultino stipulati Accordi territoriali dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.

L’Agenzia evidenzia poi che un obbligo in capo alle parti contrattuali di procedere all’allegazione della attestazione non è definito dal decreto. Inoltre, non emerge dalle previsioni del Testo unico dell’imposta di registro (TUR).

Il fatto però che non vi sia un obbligo, non è elemento ostativo alla facoltà delle parti di procedere comunque a detta allegazione in sede di registrazione del contratto.

Questa appare opportuna, in ogni caso. Specie al fine di documentare la sussistenza dei requisiti ove il contribuente chieda di fruire dell’agevolazione ai fini dell’imposta di registro di cui all’art. 8 legge n. 431/1998.

Ora, la risoluzione della Agenzia delle Entrate sostiene che l’attestazione in argomento concretizzi un atto per il quale non vige l’obbligo della registrazione.

Pertanto, non essendo la stessa riconducibile nell’ambito delle previsioni recate dalla tariffa allegata al TUR, in sede di registrazione del contratto di locazione, l’ufficio dell’Agenzia provvederà a registrare anche l’attestato. E questo, senza autonoma applicazione dell’imposta di registro.

Il rilascio della predetta autorizzazione sarà esente anche dall’applicazione dell’imposta di bollo.

E questo, tenuto conto che si tratta di un atto necessario a certificare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo stesso. Il tutto, anche con riguardo al riconoscimento delle agevolazioni fiscali .

Ciò trova conferma in quanto stabilito dalla tabella allegata al DPR 642/1972.

Questa prevede un trattamento di esenzione dall’imposta, tra l’altro, per gli “Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie”.

 

 

 

 

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