Possono usufruire dell’aliquota agevolata solo le persone fisiche per la locazione di immobili a uso abitativo nei capoluoghi di provincia e nelle maggiori aree metropolitane

Il regime di cedolare secca al 10 % è applicabile per i contratti di affitto agevolati (3+2) e per quelli per studenti universitari, ma anche per le locazioni transitorie. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in occasione dell’iniziativa ‘Telefisco 2017’, realizzata dal Sole 24 Ore, confermando in tal modo l’interpretazione delle normativa sulla cedolare per gli affitti abitativi, adottata sin dalla sua istituzione nel 2011.
Tale interpretazione ha natura retroattiva; pertanto chi abbia versato l’aliquota piena al 21% avendo diritto a usufruire della cedolare può chiedere il recupero della differenza presentando una dichiarazione integrativa.
Per locazioni transitorie si intendono i contratti di durata compresa tra uno e 18 mesi che si addicono a esigenze particolari come quelle di studio o lavoro e in cui il locatore, nel determinare il canone, deve rispettare le condizioni stabilite dagli accordi locali. I contratti devono essere stipulati nei Comuni capoluogo e nelle maggiori aree metropolitane tra cui rientrano quelle di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.
La cedolare secca agevolata al 10% per gli affitti brevi è un regime di tassazione relativo alla locazione di immobili a destinazione abitativa; nello specifico gli immobili iscritti al Catasto urbano con le categorie da A/1 a A/11 con esclusione di quelli di categoria A/10, ovvero gli uffici e gli studi privati. Si tratta di un’imposta ad aliquote fisse che sostituisce le tasse che il titolare contribuente avrebbe dovuto versare sui redditi derivanti dalla locazione percepita.
Possono usufruirne solamente le persone fisiche private; ne restano pertanto esclusi imprese, professionisti, società o altri enti. Per avvalersene il proprietario deve comunicare al locatario a mezzo raccomandata la rinuncia a ogni aggiornamento del canone, incluso l’adeguamento Istat, anche se previsto dal contratto. L’opzione ha validità per tutta la durata del contratto salvo la possibilità ogni anno del locatore di revocarla.

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