Esistono delle agevolazioni per il possesso di un cane guida riservate ai non vedenti, soggetti disabili definiti dall’art. 3 della Legge 104/1992

I non vedenti, ovvero i soggetti disabili definiti dall’art. 3 della Legge 104/1992, possono usufruire di agevolazioni per il possesso di un cane guida.
Tali agevolazioni fiscali sono molto importanti e lo è altrettanto sapere come accedervi.
I non vedenti possono infatti portare in detrazione dalla dichiarazione I.R.P.E.F il 19% del costo sostenuto al momento dell’acquisto per una sola volta in quattro anni, tranne i casi di perdita del cane e limitatamente a un solo animale.

Un atro beneficio incluso nelle agevolazioni per il possesso di un cane guida consiste nella detrazione forfettaria di 516,46 euro necessari al mantenimento dell’animale. Questo, senza la necessità di presentare i documenti giustificativi di spesa.

Quanto alla detrazione forfettaria, non è invece riconosciuta ai familiari del soggetto non vedente, neppure se risulta a carico.
In questo caso, la normativa di riferimento in materia è piuttosto scarna ed è rappresentata dalla legge finanziaria n. 488 del 23 dicembre 1999.
Quest’ultima, intervenendo sul testo unico delle imposte sui redditi ha previsto che: “Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. (…)”. Inoltre, questa prevede anche che “Dall’imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di lire un milione la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.”

La disciplina sulle agevolazioni per il possesso di un cane guida per non vedenti è contenuta nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 74 del 12 aprile 2000.

La circolare in questione è stata emessa proprio per fornire “chiarimenti circa la detrazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche spettante a fronte delle spese sostenute per l’ acquisto di autoveicoli destinati alla locomozione dei soggetti non vedenti e dei soggetti sordomuti. Ulteriori chiarimenti in merito alle agevolazioni in materia d’ I.V.A e di tassa sul possesso degli autoveicoli previste in favore dei disabili.”
Ma come dispone tale circolare?
Nello specifico, stabilisce che:”Per la fattispecie dell’acquisto di cani guida per ciechi, tornano applicabili le istruzioni già fornite per gli autoveicoli. Si fa presente che la legge finanziaria ha altresì previsto, mediante l’introduzione del comma 1-quater all’articolo 13-bis del Tuir, una detrazione d’imposta a fronte delle spese sostenute per il mantenimento dei cani guida, individuandone la misura in modo forfetario in 1.000.000 di lire.”
E non è tutto.
È bene infatti sapere che la legge n. 37/1974 garantisce l’ingresso gratuito senza limitazioni al cane guida che accompagna un disabile visivo anche nei luoghi in cui i cani non sono generalmente ammessi.
Vale a dire taxi, mezzi pubblici, ambulanze, attività commerciali, nosocomi, chiese, alberghi, istituti scolastici, eccetera.
Infine, il cane guida – come previsto dall’ordinanza del 23 marzo 2009 – è considerato in tutto e per tutto un animale da lavoro. Pertanto, come tale, è esonerato dall’indossare la museruola e non deve essere disturbato o allontanato poiché considerato “ausilio” per persone disabili.
 
 
 
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