In caso di aggressione subita da cane o altro animale spetta invece al padrone fornire la prova del ‘caso fortuito’ alla base del fatto lesivo

Una signora aveva riportato la frattura dell’omero sinistro, cadendo a terra in seguito ad aggressione subita da cane meticcio. L’animale era stato lasciato libero dal padrone, “privo di guinzaglio e non custodito da nessuno”.

Tale versione veniva contestata dal proprietario dell’animale, secondo il quale la caduta della donna non era stata provocata dal cane. Il quadrupede peraltro non sarebbe mai stato lasciato solo e sarebbe stato portato al guinzaglio.

Il padrone si era quindi costituito in giudizio chiamando in causa la propria compagnia assicuratrice e contestando la domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti.
Ma le sue motivazioni sono state rigettate dal Tribunale di Arezzo, che lo ha ritenuto responsabile dell’incidente.

Secondo il Giudice, infatti, la responsabilità del proprietario dell’animale si fonda sulla “presunzione di colpa” dello stesso.

Essa richiede una relazione “di proprietà o di uso, con l’animale”, nonché un nesso di causalità “tra il fatto dell’animale medesimo e il danno subito”.

In caso di incidente, il danneggiato è tenuto a dimostrare solamente la sussistenza di tale nesso causale. Spetta invece al convenuto “fornire la prova del ‘caso fortuito’, cui è parificato il fatto del terzo e la colpa del danneggiato” per sottrarsi alla responsabilità del danno.

Nel caso esaminato, il Tribunale, con la sentenza n. 1126/2017, ha ritenuto sussistente la prova del nesso di causalità. Al contrario il proprietario del cane non aveva dimostrato l’esistenza di un caso fortuito, alla base del fatto lesivo.

Pertanto la domanda di risarcimento avanzata dalla donna nei confronti del proprietario del cane è stata accolta. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento di una somma pari a circa 30mila euro nei confronti degli eredi della signora, nel frattempo deceduta.

 

 

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