Non prescrive amniocentesi e il figlio nasce con sindrome di Down. Con la sentenza n. 243/2017 la Cassazione si esprime sulla responsabilità del medico.
La Corte di Cassazione con la recente sentenza del 10/01/2017 n° 243 (qui sotto allegata), si è espressa per il riconoscimento della responsabilità del medico nell’ipotesi di nascita di un bambino affetto da sindrome di Down. Più precisamente, la Suprema Corte ha cassato una sentenza della Corte d’Appello di Catania che aveva escluso la responsabilità del medico ginecologo per non aver tempestivamente prescritto l’amniocentesi ad una donna incinta. In particolare, il ginecologo non ha adempiuto all’obbligo informativo che grava sul medico di far sapere alla paziente che esiste un’analisi (amniocentesi) che permette per tempo il controllo dello “stato di salute” del feto. La gestante, solo successivamente, dopo alcuni mesi, si è recata presso altra struttura ospedaliera e lì, è stata informata da altri medici, della possibilità di eseguire l’amniocentesi, ma ha comunque rifiutato l’esame, facendo affidamento sulla mancata prescrizione da parte del proprio ginecologo.
Alla nascita del bimbo si è scoperto che era affetto da sindrome di Down. La madre a causa di ciò, ha sofferto di “nevrosi ansioso depressiva”, decidendo così di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del relativo danno.
I primi gradi di giudizio
Completati i due gradi di giudizio (Tribunale e Corte d’Appello), la questione è stata oggetto di ricorso per cassazione, avanzato sempre dalla madre e dal padre, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà sui figli allora minorenni.
Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano escluso la responsabilità del medico sul presupposto che pur avendo violato l’obbligo di informativa sullo stesso gravante, esisteva un evento con capacità interruttiva del nesso causale rispetto al comportamento del medico, rappresentato dal rifiuto successivo della gestante di sottoporsi all’amniocentesi.
Secondo la Corte d’Appello, il rifiuto di sottoporsi comunque ad amniocentesi da parte della appellante, avrebbe assunto efficacia causale esclusiva del danno. La predetta Corte ha ritenuto che il danno (nevrosi ansioso depressiva) dovuto all’effetto “sorpresa” circa la condizione del figlio, verificatosi al momento della nascita, fosse imputabile, con efficacia causale esclusiva, alla gestante per aver rifiutato l’amniocentesi propostagli, dopo qualche mese, da altri medici.
La sentenza della Corte di Cassazione
Di diverso avviso la Corte di Cassazione che ha escluso la possibilità per il ginecologo di andare esente da responsabilità per il fatto che la paziente abbia successivamente (due mesi dopo) rifiutato di sottoporsi ad amniocentesi (consigliata da altri medici) o perchè, comunque, non avrebbe abortito qualora avesse avuto coscienza della patologia del nascituro (circostanze emerse nel corso dei due gradi di giudizio).
Il ricorso per Cassazione, nonostante la Suprema Corte ravvisi una certa “confusione” nella formulazione dei motivi, è stato sostanzialmente (alcuni motivi sono stati rigettati) accolto, rimettendo il giudizio innanzi alla Corte d’Appello di Catania, sulla base del seguente ragionamento logico–giuridico: “la cattiva esecuzione della sua prestazione da parte del L.F. ha in ogni caso precluso alla M. la possibilità di conoscere lo stato del feto fin dal momento in cui si rivolse al medesimo. Su tale preclusione il successivo rifiuto dell’amniocentesi non ha potuto dispiegare alcuna efficacia causale esclusiva sopravvenuta per l’assorbente ragione che la perdita della chance di conoscere lo stato di gravidanza e, quindi, di abituarsi alla condizione del nascituro fin da quel momento, si era ormai definitivamente verificata quando nel (OMISSIS) ebbe luogo il rifiuto. Né può interpretarsi il rifiuto come una sorta di rinuncia tacita a dolersi della perdita della detta chance. Il rifiuto si risolse solo nella perdita – peraltro astrattamente imputabile anche all’inadempimento – della possibilità di conoscere lo stato del feto a partire dal momento in cui venne espresso. Sotto questo secondo aspetto si configura certamente un’efficacia causale dell’inadempimento per quella parte del danno che si individui come determinata dalla perdita della chance di conoscere lo stato del feto ben prima dell’esito della gravidanza”.
La Suprema Corte ha così individuato in capo alla gestante, il diritto a conoscere tempestivamente lo stato di salute del feto, così che possa durante gli ulteriori mesi di gravidanza abituarsi e prepararsi, anche psicologicamente, alla eventuale condizione patologica del nascituro, definendo la lesione del predetto diritto come perdita di chance ascrivibile all’inadempimento informativo del medico.
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Avv. Fabrizio Cristadoro
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