Analisi cliniche alterate, la struttura deve proteggere il paziente

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La struttura sanitaria deve attivarsi tempestivamente qualora dalle analisi cliniche emergano alterazioni tali da compromettere la vita del paziente

Un valore di potassemia tale da indicare un inequivocabile pericolo di vita. Questo il responso delle analisi cliniche effettuate da un uomo recatosi presso una struttura sanitaria per degli accertamenti. L’Ospedale però non ne diede comunicazione al medico curante e l’uomo, dopo tre giorni, morì a causa di un arresto cardiaco.

La struttura è quindi stata chiamata in giudizio dagli eredi della vittima per la liquidazione del danno provocato dalla morte del loro caro.

I Giudici di merito non hanno ritenuto di accogliere la domanda risarcitoria dei parenti. Una decisione motivata con la non sussistenza di disposizioni specifiche che impongano all’azienda sanitaria un obbligo di comunicazione.

Nelle scorse ore la Cassazione, con sentenza n.1251/2018, ha ribaltato tale orientamento. La Suprema Corte ha ritenuto che, indipendentemente da qualsivoglia norma, regolamento, protocollo o linea guida, dinanzi a un tale inadempimento il giudice a quo deve rivalutare la sua decisione.

Secondo gli Ermellini la struttura alla quale il paziente si rivolga per essere sottoposto ad analisi cliniche è tenuta a uno specifico obbligo di prestazione. Ma anche a un correlato dovere di protezione.

Pertanto,  se dalle analisi emerge una evidente situazione di pericolo di vita, la struttura sanitaria deve attivarsi tempestivamente e immediatamente per proteggere la salute del paziente.

I Giudici di Piazza Cavour chiariscono che la struttura ospedaliera non ha un indifferenziato obbligo di attivazione ogni volta che dalle analisi emerga una qualsivoglia alterazione. Diverso è il caso in cui l’alterazione risulti di una gravità tale da compromettere la vita del paziente. Oppure, se sul piano probabilistico la tempestiva segnalazione dell’anomalia al sanitario competente o al paziente stesso possa scongiurare il conseguente esito letale.

In tali circostanze l’eventuale ritardo della comunicazione comporta, a detta della Cassazione, una violazione dell’articolo 1176 del codice civile, relativo alla diligenza nell’adempimento.

 

 

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