Corte di Cassazione, IV Sezione Penale, n. 23014/2016 (avv. Sabrina Caporale)
Confermato l’indirizzo più volte espresso della Suprema Corte di Cassazione in materia di esercizio abusivo della professione da parte dell’odontotecnico che svolge l’attività di dentista.
È configurabile il reato di esercizio abusivo della professione nella condotta dell’odontotecnico che provvede alla cura delle carie, atteso quanto dispone il secondo periodo del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334, art. 11, secondo cui “E’ in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata” (cfr. Sez. 1, n. 2390 del 11/02/1997, De Luca, Rv. 207145).
Non soltanto. Risponde altresì di concorso nel predetto reato, colui che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di soggetto non autorizzato (così Sez. 6, n. 22534 del 12/05/2015, Curnis, Rv. 263628, nonché Sez. 6, n. 2268 del 16/01/1973, Baglieri, Rv. 123606).
Così sono stati condannati due medici, rispettivamente un odontotecnico e un dentista per i reati sopra citati.
Invero, sono molti i casi in cui, odontotecnici travalicano i limiti della loro professione.
Per fare luce, allora sugli esatti confini entro cui dovrebbe svolgersi la loro attività, viene in aiuto la – già citata – previsione di cui all’art. 11 del R.D. 1334/1928, in forza del quale: “Gli odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all’esercizio della odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi. È in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o dell’abilitato all’odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata”.
La disposizione non lascia dubbi nello statuire due principi fondamentali: il primo, in forza del quale l’odontotecnico può costruire apparecchi di protesi dentaria solo se riceve una specifica “richiesta” in tal senso. Trattasi, ovviamente di una prescrizione medica, in quanto tale proveniente da un medico chirurgo o da uno dei soggetti abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, all’esercizio dell’attività odontoiatrica; il secondo, per cui gli odontotecnici non possono mai intervenire direttamente all’interno della bocca dei pazienti con alcuna manovra, cruenta o incruenta che sia, nemmeno se a loro fianco si trova il medico odontoiatria “committente” e nemmeno se questi supervisiona l’attività dell’odontotecnico (Pittaluga).

Avv. Sabrina Caporale

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