La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di annullare la polizza vita a causa di clausole vessatorie con una specifica sentenza

È possibile annullare la polizza vita a causa di clausole vessatorie?
Con la sentenza n. 17024 del 20 agosto 2015, la Cassazione civile si è espressa sul punto offrendo degli importanti chiarimenti.
I giudici, nel caso di specie, hanno deciso di annullare la polizza vita a causa di clausole vessatorie.
In particolare, le clausole contrattuali poste all’interno di un contratto di assicurazione sulla vita a favore di terzo erano state ritenute un “cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l’assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell’indennizzo”.
Una sentenza molto importante, questa. Anche se ci sono due sentenze precedenti che si inseriscono in questo filone.
Si tratta della sentenza del 28 ottobre 2000 del Tribunale di Roma e di quella della Corte di Appello di Roma del 7 maggio 1992.
Entrambe avevano sostanzialmente dichiarato la vessatorietà di una serie di clausole contenute in alcuni contratti di assicurazione.
Queste rispondevano a condizioni generali di contratto predisposte dall’ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici).

La sentenza n. 17024 della Cassazione, ha riguardato un caso di specie in cui un soggetto aveva stipulato con un’impresa assicuratrice una polizza sulla propria vita per il caso morte.

La polizza conteneva una previsione di pagamento della somma assicurata a beneficio di un soggetto da lui designato.
Ebbene, trascorse circa due settimane dalla conclusione del contratto, il contraente è deceduto a causa di un ictus.
A quel punto, il terzo beneficiario ha richiesto all’assicuratore il pagamento dell’indennizzo in suo favore, ma se lo vede rifiutare.

Le ragioni addotte sono due.

La prima, è che il contraente, al momento della stipula, avrebbe a suo dire mentito sul proprio stato di salute, viziando in questo modo il consenso dell’assicuratore alla formazione del contratto. Ne consegue che stando così le cose il pagamento non sarebbe stato dovuto ai sensi dell’art. 1892 c.c.
La seconda ragione è che il beneficiario non aveva accompagnato la richiesta di pagamento con i documenti indicati nel contratto.
Per chi vuole approndire l’argomento legga l’articolo dell’Avv. Leonardo Bugiolacchi
 
 
 
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