Appalti, in caso di infortunio responsabilità differenziata tra datore e committente

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La diversità riguarda la natura contrattuale ed extracontrattuale in capo ai due soggetti, che determina la sussistenza o meno dell’onere della prova

In regime di appalto, il datore di lavoro è sempre responsabile dell’infortunio occorso al lavoratore, salvo in caso di comportamento abnorme, inopinabile ed esorbitante del dipendente, da valutare sempre in relazione al suo livello di esperienza, al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.
E’ quanto emerge dalla sentenza n. 144/2017 del Tribunale di Bergamo, in base alla quale il datore di lavoro deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l’infortunio, mentre nei confronti del committente sussiste solamente una responsabilità extracontrattuale.
Il datore, in particolare, deve dimostrare di aver adottato le idonee misure di sicurezza, accertando e vigilando che il lavoratore ne faccia effettivamente e correttamente uso, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente all’eventuale concorso di colpa del dipendente.
La vicenda su cui si è pronunciato il Giudice del capoluogo di provincia lombardo riguarda il ricorso presentato da un lavoratore, socio di cooperativa, infortunatosi per aver utilizzato un muletto senza la necessaria formazione prevista per legge, ovvero dodici di corso obbligatorio per conseguire il relativo patentino.
Sia la cooperativa affidataria dei lavori che la società committente – chiamate in giudizio per la liquidazione del danno differenziale rispetto alla somma già liquidata dall’Inail – avevano sottolineato che l’uomo non era stato autorizzato all’utilizzo del muletto e che pertanto la causa dell’incidente era da imputarsi esclusivamente alla grave disattenzione del lavoratore.
L’istruttoria ha permesso di accertare che il lavoratore, assunto da pochi giorni, non aveva effettivamente ricevuto alcun genere di formazione per l’utilizzo del muletto; inoltre appariva inverosimile, data tale premessa, che di propria iniziativa e senza una plausibile ragione avesse potuto mettersi alla guida del mezzo senza alcuna autorizzazione o richiesta da parte del suo responsabile.
Il giudice, pertanto, ha ritenuto il datore di lavoro responsabile sia per l’omessa vigilanza che per la mancata preventiva formazione, condannando la cooperativa al pagamento del danno differenziale “attualizzato”. In capo alla società committente, invece, il Tribunale non ha rilevato alcuna responsabilità, in quanto il lavoratore non aveva lamentato violazioni da parte di quest’ultima direttamente connesse con la determinazione del sinistro.
Il Tribunale, infatti, ha specificato che, in materia di infortuni sul lavoro in regime di appalto, la responsabilità della committente è di natura extracontrattuale e di conseguenza, l’onere di provare un eventuale pregiudizio subito spetta al lavoratore che agisce per ottenere il risarcimento.

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