La mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida

La vicenda

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso non aveva convalidato il provvedimento con il quale la Questura di Torino aveva disposto, a sensi dell’art. 384 bis c.p.p., l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare di un uomo, in relazione ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Nella specie, il Giudice aveva ritenuto di non potere convalidare la misura, atteso l’omesso interrogatorio dell’interessato, conseguente alla impossibilità di notificargli l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso ha perciò, proposto ricorso per Cassazione, denunciando la violazione di legge, dal momento che il mancato reperimento dell’interessato – dovuto al suo allontanamento volontario – avrebbe dovuto indurre il giudice a convalidare la misura nonostante l’impossibilità di assunzione dell’interrogatorio.

La questione giuridica

La questione di cui si discute è se il giudice debba o meno convalidare il provvedimento con cui sia stato disposto l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui, per effetto della esecuzione della misura, non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa dell’assenza dell’interessato all’udienza di convalida.

Dal provvedimento impugnato era emerso che la Questura di Treviso aveva più volte provveduto a comunicare all’interessato l’avviso di fissazione della udienza di convalida, senza tuttavia, mai riuscirvi vista la sostanziale irreperibilità dello stesso.

Invero, in materia di convalida di arresto, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha già chiarito che “il giudice, investito della legittimità della misura, deve decidere su tale questione anche nel caso in cui l’indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero e non possa essere interrogato per forza maggiore, come appunto accade nel caso in cui, a seguito della rimessione in libertà, sia impossibile reperire l’interessato nei ristretti termini previsti per procedere alla convalida della misura”.

Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida è infatti, quella di verificare la legalità dell’operato della polizia giudiziaria anche quando la misura precautelare sia venuta meno.

Il giudizio incidentale che si svolge nei confronti di un arrestato, anche restituito alla libertà, è logicamente circoscritto, non diversamente dal caso in esame, al puro controllo di legalità dell’avvenuto arresto, in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni legittimanti la misura (Cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930).

La decisione

Ebbene, in tale contesto, la circostanza che l’indagato, per effetto della esecuzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, si renda irreperibile e, quindi, si ponga in condizione di non essere raggiunto dall’avviso di fissazione dell’udienza di convalida, rende impossibile l’assunzione dell’interrogatorio di garanzia – a causa dell’assenza dell’interessato – e realizza una causa di forza maggiore impeditiva; tale fatto impeditivo, tuttavia, non esonera il giudice dal dovere di procedere alla convalida, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha anche affermato che la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perchè in tal caso trova applicazione l’art. 391 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018; Sez. 6, n. 41783 del 05/07/2017).

In altre parole, nel caso in esame, il Tribunale non aveva fatto corretta applicazione dei principi indicati; e l’ordinanza è stata, pertanto, annullata senza rinvio, in quanto la misura fu legittimamente eseguita.

La redazione giuridica

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