Se sussiste il nesso causale tra la cosa e l’evento dannoso la responsabilità del condominio è esclusa solamente se viene provato il caso fortuito

Bloccati nell’ascensore per due ore, fino all’intervento dei pompieri,  dopo una discesa repentina del mezzo che si era arrestato bruscamente tra il primo e il secondo piano. E’ la disavventura di tre condomini che, a seguito dell’incidente, hanno riportato dei traumi diagnosticati in Pronto soccorso e hanno agito in giudizio nei confronti del condominio per chiedere il risarcimento del danno subito, patrimoniale e non patrimoniale. A loro avviso, infatti, il sinistro si era verificato “per responsabilità esclusiva del titolare-custode del condominio convenuto in quanto l’insidia della res non era visibile e segnalata”.

Nei confronti di tale azione, il condominio si è costituito in giudizio rigirando le accuse nei confronti dei condomini, cui avrebbe fatto capo l’esclusiva responsabilità dell’accaduto sulla base della considerazione che “l’ascensore era accessibile solo con una chiave nella esclusiva disponibilità dei condomini e che all’interno era segnalato che il peso delle persone non doveva superare i 240 kg complessivi”.

Il Tribunale investito della causa, con una sentenza dello scorso maggio, si è pronunciato sulla vicenda, fornendo alcune interessanti precisazioni. Il giudice è partito dalla considerazione che gli attori avevano sostenuto la responsabilità del condominio “per cosa in custodia”, ai sensi dell’art. 2051 del codice civile, precisando che tale responsabilità si fonda “sulla relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, nonché sull’esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto” sulla cosa stessa e pertanto “sorge per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi”.

La responsabilità di cui all’art. 2051 del codice civile, secondo il Tribunale, rappresenta quindi un’ipotesi di “responsabilità oggettiva del custode” per i danni causati dalla cosa che il medesimo ha in custodia, “tanto che egli può liberarsi solo provando che l’evento dannoso è stato determinato dal caso fortuito”.

Un’altra interessante delucidazione è quella fornita in merito all’onere della prova. Su tale aspetto il giudice ha chiarito che spetta al danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità sussistente tra il danno e la cosa in custodia, mentre il danneggiante, “al fine di escludere la propria responsabilità” deve “provare che il fatto sia derivato dal caso fortuito, ricomprendente la forza maggiore, il fatto del terzo o il comportamento incauto e causale dello stesso danneggiato”.

Nel caso in questione il Tribunale ha ritenuto che il danno causato ai condomini fosse determinato “dalla pericolosità dell’ascensore allocato nell’immobile”, ritenendo invece irrilevante che “l’ascensore fosse malfunzionante – circostanza pacifica in atti e riferita dallo stesso amministratore del condominio convenuto, Z.P. – e che potesse funzionare solo con un carico non superiore ai 240 kg. e non ai 320 kg. indicati nell’etichetta metallica all”interno”; sul condominio, infatti,  versa comunque “l’obbligo di manutenzione e custodia del res pericolosa’ . Peraltro, “non risulta assolutamente provato in atti che tale malfunzionamento fosse segnalato” e “anche a voler ammettere l’esistenza di un cartello della portata di quello riferito dall’amministratore di condominio, esso non era comunque idoneo a segnalare adeguatamente il malfunzionamento dell’ascensore”.

Il giudice, infine, ha ritenuto irrilevante anche la circostanza che “l’incarico di manutenzione dell’ascensore fosse stato affidato ad un’apposita ditta”. L’impianto, infatti, “resta nella sfera di disponibilità e controllo dell’amministratore dello stabile che continua a mantenere il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso”.

Sulla base di tali considerazioni nella sentenza sono state accolte le domande risarcitorie avanzate dai condomini; il Tribunale ha ritenuto che gli attori avessero “correttamente provato il nesso causale tra la res in custodia e il danno, ossia hanno provato che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il condominio convenuto non ha provato che il danno sia derivato dal caso fortuito”. Inoltre, il giudice ha escluso “il concorso colposo dei danneggiati, ai sensi dell’art. 1227 del codice civile”, poiché l’incidente non era da ricondurre alla condotta dei danneggiati, “in quanto gli attori non conoscevano e non potevano prevedere tale pericolosità della res”.

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