Alcune amministrazioni locali prevedono, dietro l’esistenza di determinati requisiti, la possibilità di anticipare le somme dovute a beneficio di figli minori

La Legge di Stabilità 2016 introduceva in via sperimentale per l’anno in corso un nuovo Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. L’obiettivo è quello di sostenere  economicamente il beneficiario di mantenimento qualora questi non riceva le somme dovute dall’ex coniuge e si trovi in una oggettiva situazione di necessità.

Tuttavia non sono state stabilite le modalità operative per l’introduzione delle disposizioni necessarie all’attuazione del Fondo; in particolare non solo state stabilite specifiche rispetto all’individuazione dei tribunali presso cui avviare la sperimentazione, alle modalità di pagamento delle somme e alle modalità di riassegnazione al Fondo delle somme recuperate dal coniuge inadempiente.

Nel frattempo ci hanno pensato alcune amministrazioni comunali a introdurre alcune misure per  aiutare le coppie di separati e divorziati bisognosi di sostegno; tra queste, ad esempio,  l’anticipo dell’assegno di mantenimento che prevede l’intervento del Comune nel caso in cui il genitore obbligato non versi le somme dovute al coniuge per il mantenimento dei figli minori,  attraverso l’assicurazione dell’anticipo al genitore affidatario. L’amministrazione  poi si rivarrà  sul genitore obbligato per la riscossione delle somme concesse in via anticipata.

L’attivazione della misura richiede determinate condizioni: in provincia di Trento,  oltre alla minore età del figlio destinatario dell’assegno, è richiesta l’esistenza di un provvedimento del Tribunale con formula esecutiva che stabilisce importo e modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore obbligato; necessario anche l’atto di precetto notificato e non ottemperato nel termine di 10 giorni da parte del genitore inadempiente o la sentenza che dichiara il fallimento delle imprese di cui è titolare l’obbligato al mantenimento.

Sempre nel caso della Provincia autonoma di Trento, inoltre, si fa riferimento alla dichiarazione della surroga rilasciata dal richiedente, con cui viene trasferito all’Ente il diritto di credito nei confronti del genitore obbligato al mantenimento, per un importo pari alle somme anticipate al beneficiario.

E a giudicare dai numeri, la richiesta di anticipo dell’assegno di mantenimento non è un fenomeno raro. In Alto Adige,  ad esempio, nel 2015 sono state ben 637 le domande presentate, per un totale di quasi mille minori, mentre sono 500 i figli minorenni che ogni anno sono coinvolti in una separazione o in un divorzio.

 

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