L’INPS ha diritto di agire per la ripetizione delle somme indebitamente erogate nei confronti del percettore di una pensione di reversibilità che non abbia comunicato di beneficiare già, di un assegno sociale

La vicenda

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato la domanda della ricorrente volta ad ottenere la declaratoria d’irripetibilità delle somme richiestele dall’INPS e rivenienti da indebita percezione di assegno mensile di assistenza (successivamente trasformato in assegno sociale) nel periodo compreso tra il 2004 e il 2011, a seguito del riconoscimento della pensione di reversibilità del marito.
Avverso tale pronuncia era stato presentato ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi di censura.
Da una parte, la violazione e falsa applicazione della L. n. 88 del 1989, art. 52, così come interpretato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, per avere la Corte di merito qualificato come dolosa la sua condotta, nonostante che ella avesse confidato, in buona fede, nel fatto che il centro di assistenza fiscale al quale si era rivolta avrebbe comunicato all’INPS l’avvenuta attribuzione della pensione di reversibilità; dall’altra per aver la corte di merito consentito il recupero dell’indebito, oltre il limite dell’anno previsto dall’art. 13 della L. 412/1991.

La pronuncia della Cassazione

Come correttamente osservato dall’INPS resistente in giudizio, la sentenza, pur essendo errata in diritto per aver ritenuto applicabile, la L. n. 88 del 1989, art. 52, e L. n. 412 del 1991, art. 13, riferibili all’indebito previdenziale laddove nel caso di specie si controverteva in materia di indebito assistenziale, il dispositivo era comunque da ritenersi valido, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell’indebito previdenziale e operando invece, al riguardo il diverso principio secondo cui, allorché il diritto ad una prestazione assistenziale sia venuto meno per motivi collegati alla perdita del c.d. requisito reddituale, si fa luogo all’integrale recupero della somma indebitamente percepita successivamente al 30.6.2003, data di entrata in vigore del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, (conv. con L. n. 326 del 2003).
Tale principio, già affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 23097 del 2013, è stato recentemente precisato nel senso che l’indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell’accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell’indebito (Cass. n. 28771 del 2018).

La decisione

Nel caso in esame, era emerso chiaramente che la ricorrente avesse omesso, fin dal 2002, di comunicare all’INPS di essere diventata percettrice di pensione di reversibilità INPDAP e di non possedere dunque, più i “requisiti reddituali” per godere della prestazione assistenziale si cui già beneficiava.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità insegna che rispetto all’operato dell’ente debitore, la buona fede del percettore è rilevabile in una condotta che sia connotata dall’assenza di qualsiasi violazione dei doveri di correttezza su di lui gravanti, coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l’utilità e gli interessi dell’altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio.
Ed invero, nel caso in esame, non poteva certo “dirsi corretta la condotta della ricorrente, in ragione dell’accertata violazione degli obblighi di comunicazione all’INPS delle situazioni rilevanti ai fini del diritto alla percezione della prestazione assistenziale di cui aveva il godimento; al contrario, doveva ritenersi esclusa la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare la irripetibilità dell’indebito”.
Per tali motivi il ricorso è stato rigettato e confermata la sentenza impugnata in via definitiva.

La redazione giuridica

 
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