L’assenza ingiustificata, per circa sei mesi, del lavoratore trasferito nella nuova sede di lavoro, non può qualificarsi come comportamento legittimo tale da ritenere inammissibile il licenziamento

Per l’occasione, il Supremo Collegio giudicante (sent. n. 1195/2019) ha affermato il seguente principio di diritto: l’assenza ingiustificata del lavoratore trasferito in una nuova sede, esclude ogni rilievo di ritorsività eventuale del provvedimento di recesso intimato dal datore di lavoro

La vicenda

In primo grado, il giudice del lavoro aveva confermato il licenziamento intimato alla dipendente. La pronuncia veniva confermata anche in appello.

A detta della ricorrente il licenziamento doveva considerarsi illegittimo perché mosso dall’intento ritorsivo del proprio datore di lavoro nei suoi confronti.

Ma secondo la corte territoriale, alcuna finalità ritorsiva era presente nel provvedimento di recesso oggetto del giudizio; il quale al contrario, doveva dirsi più che legittimo poiché adottato a seguito della ingiustificata assenza della lavoratrice, dall’agosto 2013 al gennaio 2014, dal luogo di lavoro. La donna si sarebbe assentata dal lavoro nel periodo anzidetto, perché contraria al trasferimento della sede a lei assegnata dopo il subentro dell’azienda in un contratto di appalto.

Il ricorso in Cassazione

Vale la pena premettere che oggetto del presente giudizio è il licenziamento intimato il 24 gennaio 2013 alla ricorrente; licenziamento che secondo quest’ultima, sarebbe stato mosso da finalità ritorsive in ragione delle pregresse vicende intercorse tra le parti.

Per sei mesi, la donna si era rifiutata di prestare la propria attività lavorativa presso la nuova sede.

Ci si deve allora domandare: l’assenza della predetta lavoratrice può considerarsi legittima o al contrario deve ritenersi priva di qualsiasi giustificazione?

Ebbene è principio costante nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta – assimilabile a quello discriminatorio, vietato dalla L. n. 604 del 1966, art. 4, L. n. 300 del 1970, art. 15 e L. n. 108 del 1990, art. 3 – costituisce l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità del licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l’unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito prova, anche con presunzioni” (Cass. n. 17087/2011).

I giudici della Cassazione hanno inoltre soggiunto che “ai fini della nullità del licenziamento, anche nella vigenza della L. n. 300 del 1970, art. 18 anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, affinché resti escluso il carattere unico e determinante del motivo illecito, non basta che il datore di lavoro alleghi l’esistenza di un giustificato motivo oggettivo, ma è necessario che quest’ultimo risulti comprovato e che, quindi, possa da solo sorreggere il licenziamento” (Cass n. 27325/2017).

Infine sempre “in tema di licenziamento ritorsivo, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti” (Cass. n. 20742/2018).

Secondo i principi enunciati, il licenziamento per essere considerato ritorsivo deve costituire “l’ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo del lavoratore”; il lavoratore ha, perciò, l’onere di “indicare e provare i profili specifici da cui desumere l’intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso“.

La decisione

Ebbene, nel caso in esame – affermano i giudici della Cassazione -, pur volendo superare il profilo inerente la natura di valutazione di merito svolta dal tribunale, non più ripetibile in sede di legittimità (il che già farebbe propendere per la inammissibilità del motivo), deve rilevarsi che la mancata prestazione lavorativa (assenza) del lavoratore per circa sei mesi non può qualificarsi comportamento legittimo in presenza di un provvedimento giurisdizionale di rigetto della domanda volta proprio a far valere l’illegittimità del trasferimento.

Tali circostanze (inesistenza del legittimo rifiuto alla prestazione) rendono quindi sostanziale ed effettiva la ragione del recesso datoriale (assenza ingiustificata) ed escludono comunque ogni rilievo di altri profili di ritorsività eventuale che non costituirebbero comunque “motivo unico e determinante del recesso“.

Ragion per cui il ricorso non poteva essere accolto.

La redazione giuridica

 

Leggi anche:

ASSENTE PER TRE VOLTE IN TRE ANNI A CORSI DI FORMAZIONE AZIENDALE: LICENZIATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui