Nel contratto di assicurazione per caso morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920, comma 3, c.c., un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante

Oggetto della contesa era una assicurazione per caso morte di importo pari ad euro 35.000 nella quale erano stati indicati quali beneficiari gli “eredi legittimi”. A causa del successivo decesso della contraente, si apprendeva della stesura di un testamento olografo, nel quale la ricorrente veniva designata erede universale dell’assicurata, senza alcun riferimento all’esistenza dell’assicurazione sulla vita sottoscritta dalla stessa de cuius.

Quest’ultima, decideva così di citare in giudizio la compagnia assicurativa che, a sua volta convenuta in giudizio, chiedeva il rigetto delle pretese di parte attrice.

In primo grado, il Tribunale competente accoglieva le domande dell’erede, condannando la compagnia assicurativa al pagamento della somma di Euro 50.000 corrispondente al capitale investito oltre rivalutazione e interessi.

Secondo il giudice di merito, l’attrice, quale erede universale della assicurata, istituita con testamento olografo, doveva ritenersi l’unico erede legittimato a beneficiare della polizza.

Dal suo canto, l’assicurazione impugnava la decisione del Tribunale rilevando che il diritto del beneficiario aveva natura contrattuale e non successoria e che l’istituzione della ricorrente, quale erede testamentario non attribuiva alla stessa il diritto alla corresponsione della somma, in quanto tale importo non rientrava nell’asse ereditario.

La decisione della Cassazione

Nel contratto di assicurazione per il caso di morte, il beneficiario designato acquista, ai sensi dell’art. 1920 c.c., comma 3, un diritto proprio che trova la sua fonte nel contratto e che non entra a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante e non può, quindi, essere oggetto delle sue (eventuali) disposizioni testamentarie nè di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima; sicchè la designazione dei terzi beneficiari del contratto, mediante il riferimento alla categoria degli eredi legittimi o testamentari, non vale ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, trattandosi di una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari medesimi in funzione della loro astratta appartenenza alla categoria dei successori indicata nel contratto, in modo che qualora i beneficiari siano individuati, come nella specie, negli eredi legittimi, gli stessi sono da identificarsi con coloro che, in linea teorica e con riferimento alla qualità esistente al momento della morte dello stipulante, siano i successibili per legge, indipendentemente dalla loro effettiva chiamata all’eredità (Cass. Sez. 2 n. 26606 del 21/12/2016 e Cass. n. 9388 del 1994 Rv. 488508 – 01, Cass. n. 6531 del 2006 Rv. 594102);

Nel momento in cui l’assicurato individua il beneficiario, questi acquista un diritto iure proprio (giurisprudenza costante), ma nello stesso tempo la liquidazione dell’indennizzo da parte dell’assicuratore non farà più parte del patrimonio dell’assicurato, al momento della morte di questi.

Residua in capo all’assicurato un unico potere, quello previsto dall’art. 1921 c.c., di revocare la designazione del beneficiario. Ma la designazione del beneficiario non si realizza attraverso la modificazione della generica categoria degli eredi legittimi, ma attraverso una specifica individuazione di un nuovo soggetto beneficiario. Quest’ultimo, infatti, acquista un diritto iure proprio del tutto autonomo rispetto alle vicende successorie.

Si precisa anche che la polizza è un contratto a favore del terzo, dal quale deriva il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennità; la designazione può essere compiuta con il contratto o con il testamento; nella specie la designazione a favore degli eredi legittimi contenuta in contratto era una modalità per individuare i beneficiari fra i quali andava divisa l’indennità prevista nel contratto, restando esclusa l’applicabilità delle norme sulla successione ereditaria; pertanto, la revoca doveva avvenire nelle stesse forme della designazione;

Ma, in ogni caso, nella specie il testamento non conteneva alcuna esplicita revoca.

In precedenti occasioni, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che quando la designazione sia avvenuta con il contratto di assicurazione, che è stato stipulato in epoca anteriore alla redazione del testamento, la volontà negoziale va correttamente interpretata, ritenendo che i beneficiari dovessero identificarsi negli eredi ab intestato, così da escludere rilevanza alla successiva istituzione testamentaria dell’attrice (odierna ricorrente), quale erede universale: infatti, “deve negarsi che, in difetto di alcun riferimento alla designazione formulata nel contratto, tale disposizione testamentaria possa di per se sola integrare univoca manifestazione di volontà di revoca, anche tacita, della (ovvero che sia incompatibile con la) designazione avvenuta nel contratto di assicurazione”, atteso che, per quel che si è detto, il diritto azionato dall’attrice trova fonte nel contratto di assicurazione stipulato dal(la) de cuius a favore dei terzi ivi indicati e pertanto, al momento della morte dell’assicurata, non rientra nel patrimonio ereditario;

E’ per tali ragioni che -a giudizio della Cassazione – la sentenza dei giudici di merito sarebbe errata, perché fondata sulla rilevanza della successiva istituzione testamentaria dell’attrice quale erede universale (sent. n. 25635/2018)

 

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