Tra le novità previste dalla Legge di bilancio 2019 in materia di assicurazioni contro gli infortuni domestici, figura l’abbassamento dal 27% al 16% del grado minimo di invalidità per la costituzione della rendita

La legge di bilancio 2019 ha esteso la tutela garantita dalle assicurazioni contro gli infortuni in ambito domestico. La copertura è obbligatoria per tutte le persone che svolgono un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’abitazione, in modo abituale ed esclusivo e senza vincoli di subordinazione.

Le novità, in vigore dallo scorso primo gennaio, riguardano l’abbassamento del grado di invalidità necessario per la costituzione della rendita, passato dal 27% al 16%. E ancora, l’introduzione di una prestazione una tantum pari a 300 euro, quando l’inabilità permanente accertata è compresa tra il 6% e il 15%.

Viene inoltre riconosciuto l’assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita per determinate menomazioni. Infine, la nuova normativa ha esteso di due anni l’età dei beneficiari della tutela assicurativa. Quest’ultima ora si applica alle persone tra i 18 e i 67 anni, anziché tra i 18 e i 65 anni, come in precedenza.

La circolare Inail n. 2 del 22 gennaio ha chiarito che, in attesa del decreto di attuazione delle nuove misure – che dovrà essere adottato dal ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta del presidente dell’Inail – l’importo da versare entro il prossimo 31 gennaio ai fini del rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni domestici resta pari a 12,91 euro.

Il decreto interministeriale provvederà a regolare la richiesta di integrazione del premio per il 2019, per allineare l’importo annuale ai 24 euro fissati dalla legge di bilancio. Rimangono invariate le modalità per ottenere l’esonero dal pagamento del premio previsto per i redditi più bassi.

 

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