Dall’Ente previdenziale le prime istruzioni sul contributo previsto dalla manovra 2018 per le società che svolgono attività odontoiatriche. Escluse dal versamento Stp e studi associati

Entro il 30 settembre 2019 le società che svolgono attività odontoiatriche dovranno versare nelle casse della Quota “B” ENPAM lo 0,5% del proprio fatturato prodotto nel 2018. Lo prevede l’art.1, comma 442, della legge di bilancio 2018. Un obbligo che, stando ai dati sugli studi di settore diffusi dalle Entrate, inciderà in media per circa 2 mila euro all’anno a società. La misura dovrebbe portare nelle casse dell’Enpam più di 7 milioni di euro all’anno.

La norma, secondo la Cassa previdenziale di medici e odontoiatri, costituisce “un’importante novità” per la gestione ‘Quota B’. Infatti – spiega l’Ente – sino ad oggi, “l’unico versamento dovuto a favore della gestione citata consisteva in un contributo previdenziale soggettivo”. Un onere “commisurato al reddito professionale annualmente prodotto dall’iscritto, quale risulta dalla relativa dichiarazione presentata ai fini fiscali (IRPEF)”.

Il CDA Enpam ha approvato una circolare nella quale fa il punto sulla norma e le modalità operative. Il documento fornisce le prime istruzioni in merito alla natura e all’ambito di applicazione del nuovo contributo.

Le società tenute al versamento del nuovo contributo sono le società in qualunque forma costituite che svolgono attività odontoiatriche: società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice); società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) nonché le società cooperative e mutue assicuratrici. Sono escluse invece le StP e gli studi associati.

L’attività svolta deve essere inerente al settore odontoiatrico. Essa deve comprendere l’erogazione delle prestazioni previste dall’art. 2, legge n. 409/1985, quali la diagnosi e la terapia delle malattie dei denti e della bocca. La medesima legge indica i soggetti in possesso dei titoli necessari per erogare tali prestazioni.

Le società in esame, ricorda inoltre ENPAM, devono essere dotate di un direttore sanitario iscritto all’Albo degli Odontoiatri.

“Le strutture polispecialistiche, il cui direttore sanitario sia privo di tale iscrizione, devono avere un direttore responsabile per i servizi odontoiatrici munito del predetto requisito. Il direttore sanitario è il soggetto che risponde personalmente dell’organizzazione tecnica­funzionale dei servizi della struttura”. I suoi obblighi vanno dalla vigilanza sui requisiti igienici a quella sulla qualità delle singole prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate ai pazienti.

Il contributo dovuto dello 0,5%, chiarisce ancora ENPAM, dovrà essere determinato sul fatturato annuo relativo alle prestazioni di cui all’art. 2 della legge n. 409/1985. Sono quindi da scorporare le prestazioni erogate per esempio dagli igienisti dentali o quelle per altri tipi di prestazioni non inerenti alle pratiche odontoiatriche.

ENPAM, infine, ricorda che l’obbligo del versamento è posto esclusivamente in capo alle società. Non è espressamente espressamente riconosciuto alcun diritto di rivalsa nei confronti dei medici e degli odontoiatri. Al pprofessionista, quindi, “deve essere comunque attribuita la percentuale contributiva di spettanza individuale”.

 

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