L’esonero dalla responsabilità del danno presuppone la dimostrazione che le attrezzature sportive siano state gestite nelle condizioni di massima sicurezza

Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative è titolare di una posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di chi le utilizza, anche a titolo gratuito. Ciò sia in forza del principio del “neminem laedere”, che nella qualità di custode delle stesse attrezzature. Rispetto a queste ultime egli è obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l’evento dannoso, ad eccezione dell’ipotesi del caso fortuito.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione, quarta sezione penale, con la sentenza n. 36010/2018. I Giudici del Palazzaccio si sono pronunciati sul ricorso presentato dal legale rappresentante di un circolo sportivo avente ad oggetto l’attività ludico-sportiva di automobilismo. Il Club era stato condannato a risarcire il danno subito da un minore rimasto vittima di un incidente sul tracciato di una pista di go-kart.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici del merito il sinistro era stato provocato da una donna che era alla guida di un go–kart preso a noleggio presso la struttura. Questa aveva perso il controllo del veicolo e, dopo aver effettuato una roto–traslazione aveva proseguito la corsa in direzione opposta al senso di marcia previsto. Ne era scaturita una collisione frontale con il go–kart utilizzato dalla vittima che rimaneva ferita gravemente.

La conducente era stata condannata per lesioni personali colpose ai sensi  all’art. 590, comma 2, c.p. Il circolo sportivo, a sua volta, era stato ritenuto civilmente responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei danni provocati dalla cosa.

Il legale rappresentante del club aveva quindi proposto ricorso per cassazione. A suo avviso l’evento lesivo era da ascrivere in via esclusiva al comportamento illecito dell’imputata.

Tale condotta, infatti, sarebbe stata idonea a interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno.

Gli Ermellini, tuttavia, non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte dal ricorrente, respingendo l’impugnazione in quanto infondata.

Per la Cassazione l’esonero dell’esercente da ogni responsabilità presuppone la dimostrazione da parte dello stesso di aver gestito le attrezzature sportive nelle condizioni di massima sicurezza. Il tutto adottando ogni accorgimento idoneo ad evitare l’evento.

Nel caso in esame, i giudici del merito avevano ampiamente comprovato che sulla pista non era presente alcun cartello concernente il regolamento di gara. Inoltre mancava la segnalazione del senso di marcia e non era stato predisposto alcun sistema di protezione.

Queste precauzioni sarebbero state tanto più necessarie in ragione della intrinseca natura pericolosa dell’attività esercitata. Di qui la conferma della condanna del circolo al risarcimento del danno in solido con l’imputata. Il comportamento di quest’ultima, infatti,  non poteva ritenersi un fatto estraneo avente decorso causale autonomo con carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.

 

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