Avanzi del ristorante, è possibile portarli a casa?

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La consuetudine di portare a casa gli avanzi del ristorante sta prendendo piede anche in Italia e la Cassazione ha fornito precisazioni a riguardo

All’estero è abitudine consolidata quella di portare a casa gli avanzi del ristorante, ma anche in Italia la cosiddetta “doggy bag” sta prendendo sempre più piede. Ebbene, Secondo la Cassazione, che con la sentenza n. 29942/2014, ha affrontato – seppur incidentalmente – la questione, il fatto di poter portare a casa gli avanzi del ristorante rappresenta ormai una regola comunemente accettata.
Nel caso preso in esame dai giudici, la Corte d’appello di Trento aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale un soggetto era stato condannato per il reato di “ingiuria” (art. 594 c.p., ora depenalizzato), a seguito di un diverbio con i gestori dell’albergo di cui era ospite e di cui aveva lamentato l’insufficiente qualità del servizio.
La sentenza di primo grado era stata riformata dalla Corte d’Appello e, nello specifico, per quel che concerneva la parte in cui aveva condannato l’imputato per il reato di “diffamazione a mezzo stampa”, in quanto aveva ritenuto che le analoghe lamentele manifestate al giornale locale e da quest’ultimo pubblicate fossero espressione del “legittimo esercizio del diritto di critica”.
L’imputato, che aveva ritenuto ingiusta la decisione, si era quindi rivolto alla Corte di Cassazione con l’intento di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, la Corte d’appello che lo aveva condannato per “ingiuria” aveva commesso un errore, e questo poiché non gli aveva riconosciuto la causa di esclusione della punibilità della “provocazione”.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto di poter dare ragione, sebbene solo parzialmente, all’imputato. Secondo i giudici, infatti, la Corte d’appello aveva correttamente motivato le ragioni per cui l’utilizzo delle medesime espressioni nei due diversi contesti (all’interno del ristorante e nell’articolo di giornale) “dovesse portare a differenti conclusioni in ordine alla valutazione della penale rilevanza della condotta dell’imputato”, precisando che, nei confronti dell’albergatore, l’imputato non si era limitato a criticare il servizio di ristorazione, ma aveva aggredito verbalmente l’albergatore stesso.
Al contrario, la Cassazione ha accolto le argomentazioni del ricorrente in merito al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della “provocazione”. Questo in quanto la condotta ingiuriosa era stata, effettivamente, una reazione immediata ai disservizi subiti dall’imputato ma soprattutto dovuta all’imposizione di regole ritenute ragionevolmente “pretestuose e ingiuste” dall’imputato.
E, la principale tra queste, era stato proprio il divieto imposto dall’albergatore di portare a casa i residui di cibo e riempire la propria borraccia dalla bottiglia d’acqua servita a tavola.
Su questo punto, la Cassazioni ha ritenuto di precisare che tale fattispecie integrava, in effetti, la “provocazione”, di cui all’art. 599 c.p., comma 2, in quanto “il fatto ingiusto altrui può essere costituito anche dalla lesione di regole comunemente accettate nella civile convivenza”.
Alla luce di tali circostanze, quindi, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall’imputato, annullando la sentenza impugnata, “per essere l’imputato non punibile ai sensi dell’articolo 599 c.p., comma 2 avendo agito nello stato d’ira determinato dal fatto ingiusto altrui”.
Una sentenza, questa della Cassazione, che dichiarando l’uomo non punibile, ha di fatto affermato che il diritto alla “doggy bag” e quindi a portare a casa gli avanzi del ristorante, fa ormai parte “di regole comunemente accettate dalla civile convivenza”. 
 
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