Il cliente aveva citato in giudizio contro il proprio avvocato difensore, al fine di sentirlo condannare, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti, per inadempimento colpevole al proprio mandato professionale

Nella specie, il difensore “infedele” aveva omesso del tutto, di esercitare un’azione civile per il risarcimento del danno subito dall’attore, in occasione di un sinistro verificatosi all’interno di un campo di calcetto; e come se non bastasse, per circa dieci anni, lo aveva ingannato, fornendogli false notizie riguardanti l’instaurazione e l’andamento del medesimo giudizio.

Il processo veniva instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto e deciso con la sentenza n. 465/2019 in commento.

Per il Tribunale tarantino non vi erano dubbi circa la grave responsabilità professionale dell’avvocato convenuto in giudizio, il quale in interrogatorio formale, aveva confessato di aver lasciato decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale, senza alcun successivo atto interruttivo. Né aveva dedotto circostanze utili a giustificazione del proprio contegno omissivo e negligente.
Soltanto successivamente, egli si era difeso adducendo le scarse possibilità di successo dell’azione giudiziaria desiderata dal cliente, che appunto, lo avevano fatto desistere dall’intraprendere il giudizio: tali argomenti, però, a detta del giudicante, erano stati prospettati in maniera talmente generica da non riuscire a comprenderne le effettive ragioni né coglierne la eventuale fondatezza.
A confermare invece, la tesi del cliente erano stati proprio gli atti difensivi, già predisposti e sottoscritti dal legale, che il ricorrente aveva versato in atti: essi erano la prova inequivocabile che quest’ultimo, non solo non fosse stato informato e scoraggiato in ordine all’iniziativa giudiziaria desiderata, ma che avesse persino avuto rassicurazioni in ordine al suo regolare andamento.

L’originaria domanda di risarcimento del danno: il sinistro nel campetto di calcio

Cos’era accaduto realmente al ricorrente danneggiato?
Ebbene, il cliente danneggiato aveva raccontato che dopo aver disputato una partita di calcetto, ed essersi recato nello spogliatoio ivi presente, nel mentre cercava di chiudere una finestra, questa si rompeva procurandogli una profonda ferita.
Senza dubbio, si tratta di una fattispecie che, a dispetto di quanto sostenuto dal legale, con elevata probabilità, sarebbe stata sussunta sotto l’egida dell’art. 2051 c.c., norma che configura in capo al proprietario-custode del campetto di calcio, una vera e propria responsabilità oggettiva per i danni derivanti dalle cose in custodia.
Di qui la ragionevole e assolutamente probabile fondatezza, in punto di an debeatur, della domanda di ristoro che il cliente intendeva proporre.
Anche per quanto concerne l’entità del risarcimento cui il danneggiato avrebbe avuto accesso, i danni fisici riportati in conseguenza del sinistro e descritti nella relativa perizia prevedevano 5 giorni di inabilità temporanea totale, 15 di inabilità temporanea parziale al 75% e 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 50 %, nonché il danno biologico permanente pari al 5%.
In punto di diritto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che il danno non patrimoniale deve essere considerato quale categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. E, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale, danno esistenziale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.
È compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.

Un risarcimento …. mancato

Al riguardo, il giudice pugliese ha ritenuto di particolare utilità e pregio la nuova tabella redatta dall’Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano, che conformemente alle statuizioni delle Sezioni Unite, ha previsto valori monetari unitari e personalizzabili ricomprendenti quelli già riconosciuti precedentemente a titolo sia di danno biologico sia di danno morale.
In tal modo la tabella milanese effettua una liquidazione congiunta delle voci un tempo liquidate a diverso titolo come danno biologico e danno morale; oltre alla previsione, in termini percentuali, di un margine di risarcimento lasciato alla discrezionalità del giudice per personalizzare, in aumento, il quantum, ma solo nei caso in cui siano allegate e dimostrate, peculiarità di carattere straordinario, legale ad aspetti funzionali e relazionali (es. incidenza sulla capacità lavorativa generica), ovvero ad aspetti di sofferenza soggettiva (es. specifica modalità del fatto lesivo, peculiare dolore nocicettivo).
Ebbene, per il Tribunale di Taranto non vi erano dubbi, in quanto realistico e altamente probabile, che il danno sofferto dall’attore, ove l’azione risarcitoria fosse stata tempestivamente intrapresa dal difensore negligente, sarebbe stato liquidato, proprio facendo ricorso alle suddette tabelle milanesi e quantificato in 14.195,09 euro complessivi.

Oltre il danno, la beffa!

Ma oltre al danno sofferto dal ricorrente per non aver conseguito il risarcimento predetto, il Tribunale di Taranto ha ritenuto dover riconoscere un ulteriore profilo di danno, quello relativo cioè al fatto che il predetto difensore per tredici anni lo avrebbe, tenuto sospeso, facendogli credere di aver dato prontamente atto al mandato professionale ricevuto e di aver instaurato un giudizio civile per il risarcimento dei danni.
L’attore aveva infatti, descritto di aver vissuto per oltre dieci anni in uno stato di ansia e di frustrazione, attendendo invano una risposta di giustizia per una domanda, che a sua insaputa non era mai neanche stata proposta.
Per tali ragioni, pur in assenza di una prova puntuale dello stato emotivo descritto, esso è stato ugualmente riconosciuto alla stregua della regola di esperienza e dell’id quod plerumque accidit. Si tratta di una valutazione di carattere presuntivo che trova il suo fondamento nella conoscenza, degli effetti che la pendenza di un processo civile, penale amministrativo, provoca nell’uomo medio (Cass. n. 18719/2007).

Il diritto al (giusto) processo

Tale situazione, d’altra parte, osserva il Tribunale pugliese – è assimilabile a quella di un soggetto che, ai sensi della legge n. 89/2001 (Legge Pinto) invochi un’equa riparazione in ipotesi di mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, evento di per sé lesivo del diritto alla persona ad un giusto processo e alla sua pronta definizione.
Per tutte queste ragioni, l’avvocato è stato condannato a risarcire al suo cliente tutti i danni sofferti in conseguenza del grave inadempimento al mandato professionale ricevuto e calcolati nella somma complessiva di 20.195,09 euro.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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MANCATA COMPARIZIONE DEL DIFENSORE IN GIUDIZIO: APPELLO IMPROCEDIBILE

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1 commento

  1. Buongiorno ,
    scrivo per segnalare il caso e , possibilmente , avere un consiglio su una questione che riguarda la mia ex-moglie,anche lei iscritta alla Vs. associazione ( Gaglianone Carmela ) perchè , come leggerà , la situazione è particolarmente grave e sono molto preoccupato per il profondo stato depressivo in cui si trova ma anche per la situazione economica ( sarà eventualmente possibile avere il libero patrocinio ? ) e per il fatto che la causa del problema sia l’inefficacia dolosa dell’avvocato che l’ha rappresentata in una causa , nella scarsa etica dimostrata dall’avvocato della controparte e dalla superficialità di un giudice .
    Ho letto che esiste la possibilità di revocazione anche per sentenze passate in giudicato e vorrei chiedere se ritienete possa essere una strada percorribile .
    In breve :
    – Dal 2009 era agente di commerci presso un concessionario enel
    – Nel Dicembre 2010 ha cominciato ad avere gravi problemi di salute e dato le dimissioni iniziando il periodo di preavviso contrattuale.
    – Nel Febbraio 2011 viene operata una prima volta .
    – Dopo l’operazione sorgono gravi problemi che rendono necessario un secondo intervento nel giugno 2011 e , in seguito un terzo
    – Nel frattempo è stata inviata la richiesta a ENASARCO di usufruire della copertura assicurativa prevista per gli agenti di commercio .
    – Il totale dell’indennizzo , sulla base dei giorni di ricovero e convalescenza , oltre che della percentuale di invalidità riconosciuta , ammontavano ad una cifra fra i 20/25 mila euro.
    – La causa di primo grado è stata assegnata al tribunale di Reggio Emilia , cosa del tutto incomprensibile dal momento che la competenza per le cause di lavoro , come riportato nel contratto , è del tribunale della provincia di residenza ( Modena )
    – La richiesta è stata rigettata in quanto è risultato che l’azienda mandante aveva disdettato il mandato presso Enasarco nel Dicembre 2010 .
    – Un primo ricorso è stato accolto , dopo aver rifiutato una proposta transattiva di 5 mila euro , riconoscendo solo la circostanza di aver lavorato nel mese di Gennaio 2011 ma nulla sul danno arrecato per aver tolto , senza informare nessuno , la copertura assicurativa obbligatoria in pendenza di contratto , il mese precedente .
    – L’avvocato suggerisce ricorso in appello al quale non si presenta mandando un tirocinante e sempre al Tribunale di Reggio Emilia .
    – In appello il giudice condanna la mia ex al pagamento di 5mila euro adducendo , se ho interpretato bene , che manca la prova del danno subito ( mi pare che la prova siano i termini della copertura assicurativa indebitamente tolta mentre si era ancora in pendenza di lavoro ) e “punire” per non aver accettato la proposta transattiva .
    – Si valuta un ricorso in cassazione ma l’avvocato dice di aver concordato ( a parole ) con l’avvocato della controparte di chiudere la questione senza dovere nulla a patto di non andare oltre .
    – Nel frattempo , in seguito al decesso del padre , la mia ex si intesta un immobile in Calabria e vi prende la residenza rimanendo domiciliata a Sassuolo .
    – Tutto sembrava a posto ma poche settimane fa si sono presentati Carabinieri , ufficiale giudiziario e fabbro per sequestrare l’immobile perché l’avvocato della controparte , Annovi , appena decorsi i termini e sapendo , perfettamente , che il domicilio era a Sassuolo , ha fatto valere la sentenza facendo riferimento al solo indirizzo calabrese quindi facendo decorrere i termini per una opposizione .
    – Sull’esistenza di un accordo con il nostro avvocato , Pasquinelli , non si sa nulla perché non si fa trovare ma resta il fatto che sono parole e questo mi fa pensare che non solo è un perfetto incapace ma….peggio.
    – Il totale del pignoramento è passato dai 5 iniziali a quasi 12mila inserendo spese , perizie e tutto quanto potessero inventarsi e che , purtroppo , non è stato possibile contestare per il fatto che non è stata inviata nessuna comunicazione o informazione in merito all’indirizzo del domicilio
    Purtroppo non sono nelle condizioni di essere di aiuto e , temo , che la situazione possa avere gravi conseguenze sia per la ex e/o per la madre 84enne che vive con lei oltre al fatto di essere disgustato dal comportamento di un giudice che si arroga il diritto , non certo costituzionale , di emettere sentenze punitive per il fatto di non aver accettato una transazione e , poverino , ha dovuto sprecare una mezz’oretta del suo preziosissimo tempo per un appello in cui c’era poco da discutere : la prima sentenza riconosce la piena operatività del ricorrente nel mese di Gennaio 2011 e l’enasarco certifica che la copertura assicurativa è stata tolta un mese prima .
    Infine il comportamento dei due avvocati : incapace il nostro , immorale quello della controparte che , conoscendo benissimo l’indirizzo , il telefono , la mail ha pensato bene di fare in modo che nessuna informazione arrivasse alla persona in causa a prescindere dall’esistenza o meno dell’accordo verbale presentato dal Pasquinelli come un “capolavoro” !
    Entrambi avrebbero bisogno di una ripassatina al codice etico .
    Ho a disposizione copia dei ricorsi , delle sentenze , dei contratti sottoscritti e della polizza ma nulla in merito al pignoramento che , credo , verrà confermato in udienza al Tribunale di Paola (CS) la prossima settimana senza nessuno che la rappresenti perché ha domicilio a Sassuolo (MO) .

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