Per la Corte di Cassazione non vale la considerazione secondo cui sarebbe escluso da tale agevolazione il professionista che non svolge il proprio lavoro in prevalenza nel Comune dove si trova l’immobile

L’immobile in cui il medico svolge la sua attività ha diritto all’agevolazione come “prima casa” anche se non è destinato allo svolgimento dell’attività prevalente del medico. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con  la sentenza n. 13146/2016, depositata il 30 giugno 2016. Il professionista , quindi, può fruire dei benefici fiscali anche lavorando in più Comuni e anche se il lavoro non viene svolto prevalentemente nel Comune in cui si trova l’immobile.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso di un medico che aveva impugnato di fronte alla Suprema Corte una sentenza avversa emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che aveva osservato come il contribuente svolgesse nel Comune sede dell’immobile solo una parte marginale della propria attività. Per la Cassazione tale motivazione non ha fondamento; il ragionamento della CTR non può trovare accoglimento in quanto “basato su un requisito – di prevalenza dell’attività lavorativa svolta nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato in regime agevolato – non richiesto dalla legge; la quale si limita a subordinare il beneficio al fatto che l’immobile sia ubicato nel comune dove l’acquirente svolge la propria attività”.

I giudici del Palazzaccio hanno pertanto confermato la spettanza del beneficio stabilendo che “la Commissione Tributaria Regionale è addivenuta a confermare la legittimità della revoca dell’agevolazione, senza considerare che il (pacifico) svolgimento di attività medico-professionale doveva essere riguardato in sé, e non nel rapporto comparativo con le altre attività professionali eventualmente svolte dal medesimo in diversi luoghi. Sicché anche il giudice regionale, ‘ancorando’ il beneficio all’esito di una comparazione tra l’attività lavorativa e quella esercitata altrove, è incorso in un vizio che non è soltanto di violazione normativa, ma anche di natura logico-giuridica”.

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