Il disegno di legge prevede una revisione delle disposizioni vigenti ispirata a un principio di bigenitorialità e mirata a una de-giurisdizionalizzazione della materia

È stato assegnato alla Commissione Giustizia al Senato il disegno di legge recante “Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità”. La riforma, a prima firma del senatore leghista Simone Pillon, introdurrebbe “alcune rilevanti modifiche normative” volte a una progressiva de-giurisdizionalizzazione della materia.

Il provvedimento mira in particolare a restituire in ogni occasione possibile ai genitori “il diritto di decidere sul futuro dei loro figli”. Al giudice verrebbe lasciato “il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo”.

Tra le principali novità prospettate dal ddl figura l’obbligatorietà della mediazione familiare per le questioni in cui siano coinvolti i figli minorenni.  Si tratterebbe di un meccanismo di Alternative dispute resolution (ADR) volto a “evitare a molte famiglie la lite giudiziaria”.

L’art. 1 della proposta istituisce e regolamenta, a tal fine, la funzione pubblica e sociale della professione del mediatore familiare. Vengono stabiliti, in particolare, i requisiti per l’esercizio di tale professione nonché titoli di studio, specializzazioni e percorsi di formazioni necessari all’espletamento del ruolo.

Il procedimento della mediazione familiare, secondo quanto previsto dal testo, non può avere durata superiore a sei mesi.

Le parti possono accedervi volontariamente e interromperlo in qualsiasi momento. Inoltre, si stabilisce che l’esperimento della mediazione familiare sia condizione di procedibilità qualora nella controversia siano coinvolti direttamente o indirettamente persone minorenni.

In particolare, “le coppie con figli dovranno procedere alla mediazione obbligatoria affinché le parti possano trovare un accordo nell’interesse dei minori”. In ogni caso il mediatore familiare rilascerà ai coniugi un’attestazione, sottoscritta dai coniugi medesimi, che dà atto del tentativo di mediazione e del relativo esito.

Tra le altre misure previste, il ddl stabilisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre. Egli dovrà ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambe le figure genitoriali. Inoltre dovrà trascorrere con ciascuno dei genitori tempi adeguati, paritetici ed equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale.

Il testo prevede la garanzia di permanenza per non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre.

Sono previste eccezioni solamente in situazioni di comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio in casi tassativamente individuati.

Inoltre, si stabilisce il diritto a che il minore conservi rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Il giudice, infine, nell’affidare in via condivisa i figli minori, debba stabilire il doppio domicilio del minore ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e relative alla salute.

Un altro principio a cui si ispira il ddl è quello della bigenitorialità. Il genitore affidatario, infatti, dovrà favorire e garantire in ogni modo la frequentazione dei figli minori con l’altro genitore. Ciò a meno che non vi sia un espresso divieto del giudice con provvedimento motivato.

Il testo prevede poi che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano adottate da entrambi i genitori. Al genitore cui i figli non sono affidati resta il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione. Egli potrà ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Leggi anche:

AFFIDO CONDIVISO. IL GENITORE MENO “LITIGIOSO” HA LA MEGLIO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui