La misura è prevista dal codice della strada ma attualmente è applicata solamente in Lombardia, Lazio e Puglia

Cancellazione d’ufficio dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli per i quali non sia stato pagato il bollo per almeno tre anni consecutivi. E’ quanto prevede il Codice della strada, all’articolo 96, dedicato agli ‘adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica’. La norma, in realtà, non ha mai trovato concreta applicazione in quanto taluni aspetti della procedura e dell’opposizione alla stessa da parte del cittadino sono demandate a un decreto del Ministero delle finanze che non è mai stato emanato e, a distanza di 15 anni, appare ancor di più difficile emanazione visto che la materia ricade oggi nell’autonomia decisionale delle Regioni.
Recentemente, tuttavia, tre Regioni – Lombardia, Lazio e Puglia – hanno deciso di adottare misure più severe nei confronti degli evasori mettendo in pratica la radiazione. L’iter prevede, in caso di accertamento di mancato pagamento della tassa per tre anni consecutivi, l’invio da parte dell’Ente di un avviso a mezzo raccomandata in cui si chiede di specificare e giustificare, entro 30 giorni, i motivi dell’inadempimento ovvero di dimostrare di aver effettuato il pagamento.
Tra i giustificati motivi figurano, ad esempio, la vendita o la perdita di possesso dell’automobile, o ancora , l’acquisto della stessa da un proprietario privato che non aveva provveduto a pagare i tre bolli consecutivi. Anche la dimostrazione del pagamento di uno solo dei tre bolli contestati prima della ricezione dell’avviso vale a bloccare la procedura.
In difetto di una comunicazione da parte del cittadino entro il termine previsto, le forza dell’ordine procederanno su istanza dell‘Ufficio  della Direzione generale della Motorizzazione civile al ritiro della carta di circolazione, della targa e alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. La radiazione, inoltre, non basterà a sanare il debito; resteranno infatti in piedi le procedure per il recupero esecutivo del credito.
Tuttavia, la radiazione automatica dal PRA potrà essere impugnata davanti al Giudice di Pace o al Ministero dei Trasporti con buone possibilità che il ricorso vada a buon fine proprio in virtù della mancanza di quel decreto del Ministero delle Finanze che vizierebbe e renderebbe illegittima la misura. Questo peraltro è il motivo per cui la maggior parte delle Regioni non avrebbe ancora deciso di ricorrere alla misura prevista dall’articolo 96 del codice della strada.
 

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1 commento

  1. mi chiamo fontana davide …gentilmente chiedo mi e arrivata una tassa automobilistica anno 2013,e mi e stata notificata il 30.10.2017 questa tassa non risulta pagata.posso usufruire della sentenza n.20425/ 2017…bollo auto.termini di prescrizione….la somma da pagare entro 60 giorni e di euro 423,68 saluti graziefontana

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