Da oggi le future mamme, a partire dall’ottavo mese di gravidanza, potranno effettuare la richiesta del premio di 800 euro previsti dalla legge di stabilità 2017

Sarà disponibile da oggi, 4 maggio, la procedura telematica di acquisizione delle domande relative al premio di 800 euro per la nascita o l’adozione di un minore, previsto dalla legge di bilancio 2017. Il beneficio economico sarà corrisposto dall’Inps alla futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017.
Il premio è concesso in un’unica soluzione e in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato. Per avere diritto alla prestazione, le gestanti/madri devono essere in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane; per le cittadine non comunitarie è richiesto, invece, il possesso del permesso di soggiorno UE di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE previste dal D.L. 30/2007.
La richiesta può essere effettuata telematicamente all’Inps via web (utilizzando i servizi telematici del portale www.inps.it), chiamando il Contact Center Integrato o tramite i Patronati. La domanda deve essere presentata a partire dall’inizio dell’ottavo mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
Lo stato di gravidanza può essere attestato con varie modalità: mediante presentazione del certificato originale o di copia autentica (allo sportello o a mezzo raccomandata); con indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico SSN o convenzionato ASL; con indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza; per le sole madri non lavoratrici, con indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del SSN o convenzionato, e del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
Se la domanda, invece, è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare nella domanda il codice fiscale del bambino. Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso di tale titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.

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