Il condominio dovrà rispondere delle lesioni provocate a una donna caduta in una buca non segnalata nel tratto di propria pertinenza 

Dopo la caduta in una buca non segnalata, una donna aveva agito in giudizio nei confronti del condominio a cui apparteneva il tratto del marciapiede. La pretesa risarcitoria dell’attrice, tuttavia, era stata respinta sia in primo grado che in appello. La vicenda era quindi approdata davanti alla Corte di Cassazione.

La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 del codice civile. A suo avviso la sentenza del Giudice a quo avrebbe erroneamente interpretato i principi in ordine agli obblighi gravanti sul custode.

Gli Ermellini, con l’ordinanza n. 20194/2018 hanno ritenuto effettivamente di aderire alle argomentazioni proposte, accogliendo il ricorso in quanto fondato.

La Suprema Corte, in particolare, ha chiarito che la condotta del danneggiato si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso.

Ciò in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, c.c.. E’ infatti richiesta una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione.

Di conseguenza, “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente dovrà considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno”.

Tale condotta sarà idonea a interrompere il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, laddove si connoti per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.

Nel caso esaminato, la Corte di Appello aveva ritenuto che non fosse richiesta apposita segnalazione o transennamento delle singole buche. Il tutto pur riconoscendo lo stato di diffuso dissesto in cui versava la strada.

Essendo altamente probabile che il fondo fosse sconnesso, secondo il Giudice di secondo grado l’attrice avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione nello scendere dalla sua vettura.

Per la Cassazione tali argomentazioni non possono essere condivise.

Il “generale ed evidente dissesto” in cui versano la strada e il marciapiede, infatti, non possono diventare una sorta di garanzia di irresponsabilità del custode. Né possono eliminare il suo obbligo di segnalare e transennare l’area.
Per i Giudici del Palazzaccio il comportamento imprudente del danneggiato è idoneo a interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso unicamente quando si caratterizza per aver avuto efficienza causale esclusiva nella produzione del danno.

Il comportamento della vittima, nella vicenda sottoposta all’attenzione della Cassazione, non aveva in sé nulla di imprevedibile. Il Giudice di merito, inoltre, non aveva prospettato alcun elemento da cui potesse dedursi una responsabilità della danneggiata.

Di qui la decisione di cassare la sentenza di appello con rinvio della causa alla Corte territoriale per un nuovo giudizio.

 

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