La cartella esattoriale è nulla se l’Agenzia delle Entrate non deposita in giudizio la raccomandata “informativa” dopo la notifica al destinatario assente

La raccomandata informativa deve soltanto essere spedita con ricevuta di ritorno e comunque, il perfezionamento della notifica non implica la necessaria consegna del plico al destinatario, che potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa. Ne deriva la nullità della cartella esattoriale

Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione, in una recente sentenza, la n. 32441/2018.

La vicenda

Il titolare di una farmacia aveva presentato ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso la cartella esattoriale a lui notificata, per l’anno 2004, ai fini Irpef, lamentando di non aver mai ricevuto il precedente avviso di accertamento.

La Commissione provinciale rigettava il ricorso con sentenza, che successivamente veniva impugnata, dinanzi alla Commissione regionale. Dagli atti risultava allegato l’avviso di ricevimento con indicazione del mancato rinvenimento del destinatario (ai sensi dell’art. 140 c.p.c.); ma non vi era traccia dell’effettuazione della successiva comunicazione, con cui si dava notizia dell’avvenuto tentativo di notifica e della consegna del plico all’ufficio postale (“difetta la prova circa l’effettuazione del successivo adempimento … vale a dire la successiva comunicazione, da recapitare al destinatario, con la quale si dà notizia dell’avvento tentativo della notifica non perfezionata e della successiva consegna del plico all’ufficio postale”); cosicché il ricorso questa volta veniva accolto.

L’Agenzia fiscale decideva, pertanto, di ricorrere per Cassazione, depositando memoria scritta.

In verità, la prova della successiva comunicazione al farmacista, non soltanto non era avvenuta durante il giudizio di merito, ma neppure era stata prodotta dinanzi ai giudici di legittimità.

La soluzione della Cassazione

Per consolidato orientamento giurisprudenziale, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario abbia dato notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui al suddetto articolo. (Cass. sent. n. 21132/2009).

Ma non è tutto. Si è altresì, precisato, che ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell’atto da notificare, ma contiene la semplice “notizia” del deposito dell’atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (D.M. 9 aprile 2001), tanto che si è escluso che la mancata specificazione, sull’avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determini la nullità della notificazione (Cass. sent. n. 26864/2014).

Peraltro, qualora la notificazione – come nel caso di specie – sia stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ai fini della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c., può dare atto di aver consegnato all’ufficio postale l’avviso di informativa ma non attestare anche l’effettivo inoltro dell’avviso da parte dell’ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica (Cass. sent. n. 25985/2014; n. 19526/2016).

La raccomandata informativa, infatti, deve soltanto essere spedita con ricevuta di ritorno e comunque, il perfezionamento della notifica non implica la necessaria consegna del plico al destinatario, che potrebbe renderla impossibile per propria iniziativa (Cass. sent. n. 15067/2010).

È alla luce di queste argomentazioni che i giudici della Suprema Corte hanno deciso, al termine del procedimento, di respingere il ricorso dell’Agenzia fiscale e dare ragione al contribuente.

 

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