Il Giudice di Pace di Napoli ha fornito chiarimenti sulla cartella esattoriale illegittima e al risarcimento da danno da stress che può comportare

Se si riceve una cartella esattoriale illegittima, può scattare il risarcimento per il danno da stress?
A tal proposito si è espresso il Giudice di Pace di Napoli con la sentenza 13537/2017, fornendo importanti chiarimenti.
Per il GdP di Napoli, l’opposizione a una cartella esattoriale illegittima può comportare il risarcimento per lo stress subito e il danno è in re ipsa se la cartella riguarda un verbale già giudizialmente annullato.
Nel caso di specie esaminato dalla Cassazione, il Giudice di Pace ha quantificato il risarcimento del danno da stress patito da un soggetto in euro 250,00.

Nella sentenza, il giudice ha affermato che il predetto danno deve considerarsi in re ipsa, per la sottrazione di tempo alle proprie attività giornaliere.

Ciò in virtù del fatto che la PA e il concessionario per la riscossione non provvedono alla sua cancellazione dal ruolo. Così costringono il cittadino a intraprendere un nuovo giudizio. E questo nonostante l’annullamento di una cartella esattoriale.
In questo caso, il destinatario della doppia cartella era un professionista. Questi, nonostante con sentenza passata in giudicato avesse ottenuto l’annullamento di una cartella esattoriale illegittima emessa a seguito di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, aveva ricevuto una nuova cartella esattoriale per lo stesso debito.
Con questa sentenza, il Giudice di Pace di Napoli ha avuto anche modo di ribadire altri importanti principi in materia di opposizione.
In particolare, è stato confermato che anche l’estratto di ruolo può essere oggetto di impugnazione. Questo posto che, come sancito anche dalla Cassazione, esso costituisca una parziale riproduzione del ruolo, che è un atto impugnabile.

Ancora, il giudice ha ricordato che la predetta opposizione è esperibile quando si contesta non la valida formazione del titolo esecutivo, ma il suo venir meno per un fatto estintivo successivo.

Ad esempio, la prescrizione, la decadenza, il pagamento della sanzione, la carenza totale di potere in capo alla Pubblica Amministrazione e il decorso dei termini di presentazione dell’opposizione ex art. 22 l. n. 689/81.
La sentenza ha poi precisato che l’opposizione ai sensi del primo comma dell’articolo 615 del codice di rito, non è soggetta al termine di ammissibilità previsto dall’articolo 205 del codice della strada.
Ne consegue, pertanto, che essa può essere presentata al Giudice di Pace almeno finché l’esecuzione non è iniziata. Soltanto dopo la competenza a decidere passa al giudice dell’esecuzione.
 
 
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