La sentenza n. 136 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, depositata in data 26.2.2016, ha fatto proprio il principio di diritto più volte espresso dalla  Corte di Cassazione in base al quale  “La cartella, che non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile…”.

Ebbene, nel caso de quo, la cartella di pagamento emessa nei confronti del coobbligato, ossia la società beneficiaria, non riportava i motivi della pretesa responsabilità in solido, ma faceva solo riferimento ai commi 1 e 2 dell’art. 14 del D. Lgs. 472/97, che prevedono, peraltro, limitazioni alla responsabilità del cessionario dell’azienda, al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’Amministrazione Finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza.

Dall’erroneo presupposto di legge contenuto nella motivazione delle cartelle impugnate, nelle quali sarebbe stato giusto far riferimento all’art. 15, comma 2, dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 che prevede per le società partecipanti la scissione una illimitata responsabilità solidale, è scaturita la costatazione da parte del giudice di merito dell’effettiva incongruità motivazionale delle cartelle impugnate.

Per meglio comprendere il provvedimento si deve osservare che in tema di responsabilità solidale, l’art. 15 del D. Lgs. n. 472/97 prevede la successione della società risultante dalla trasformazione o fusione nei debiti di quella originaria, ferma restando la responsabilità illimitata dei soci in relazione a debiti per sanzioni relative ad infrazioni commesse prima della trasformazione della società di persone in società di capitali secondo e con i limiti previsti dall’art. 2499 del codice civile.

Per la scissione, invece, è prevista la responsabilità solidale delle società ed enti risultanti.

Tale ultima ipotesi è stata chiarita dalla circolare n. 180/E del 10 luglio 1998 nella quale è riferito che il comma 2 del su citato articolo 15 prevede che “nei casi di scissione anche parziale di società o enti, ciascuna società od ente (sia la scissa sia le beneficiarie) è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto”.

Inoltre, con la recente sentenza n. 13059 depositata il 24 giugno 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che  “in una fattispecie di operazione di scissione parziale, per i debiti fiscali della scissa relativi a periodi d’imposta anteriori l’operazione, rispondono, ai sensi dell’art. 173, comma 13, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come del resto conferma dal lato della interpretazione sistematica l’art. 15, comma 2, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza di violazioni fiscali commesse dalla scissa prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie. E questo differentemente dalla disciplina della responsabilità delle partecipanti la scissione relativa alle obbligazioni civili, per la quale invece l’art. 2506-bis c.c., comma 2, e art. 2506-quater c.c., comma 3, prevedono precisi limiti”.

Da ciò discende che l’Amministrazione finanziaria, atteso il carattere eccezionale della disciplina fiscale della solidarietà derivante dalle operazioni di scissione non può omettere nella motivazione della cartella di pagamento l’esplicitazione della ricorrenza dei presupposti, per l’applicazione del comma 2 dell’art. 15 D. Lgs. 472/97.

Quindi, un mero generico rinvio all’art. 14 del medesimo decreto legislativo, che disciplina la responsabilità nella diversa ipotesi della cessione d’azienda, non può applicarsi assolutamente al caso de quo, trattandosi di scissione, ossia di un istituto del tutto diverso e diversamente disciplinato rispetto alla prima.

La Commissione Tributaria ha quindi accolto i ricorsi poiché la motivazione posta a base dell’imposizione non ha consentito alla contribuente di chiaramente comprendere la portata della richiesta, in presenza di una palese contraddittorietà, dovuta al riferimento normativo erroneo.

 

Vedasi anche: C.T.R. del Veneto, Sez. VIII, Sent. n. 56 dell’8 novembre 2006, C.T.R. della Puglia, Sez. IX, Sent. n. 77 del 4 aprile 2007,C.T.R. del Piemonte, Sez. XXXVIII, Sent. n. 38 del 24 settembre 2008,C.T.R. della Lombardia, Sez. XLIV, Sent. n. 1676 del 21 aprile 2015, C.T.P. di Roma, Sez. LIX, Sent. n. 11763 del 29 maggio 2015.

Ed inoltre, Cass. nn.15638/2004, 18306/2004, 2819/2005,18415/2005,251/2007,26330/2009,22997/2010,19802/2012,17682/2013 e 18253/2013.

 

Avv. Maria Teresa De Luca

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui