Un recente sentenza della Corte di Cassazione fornisce precisazioni sull’assegnazione della casa coniugale in caso di separazione

In caso di separazione, la casa coniugale può diventare oggetto di esecuzione immobiliare?A dire l’ultima parola sulla questione è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7776/2016, emessa dalla III sezione civile.
“L’ipoteca, se anteriore – dichiara la sentenza – prevale sull’assegnazione della casa coniugale. L’immobile può quindi essere fatto oggetto di procedura esecutiva e ceduto”.
Nel caso di specie esaminato dai giudici, è stata accolta l’impugnazione presentata da una Cassa di risparmio contro la sentenza che aveva ritenuto fondata l’opposizione agli atti esecutivi avanzata da una donna, assegnataria della ex casa coniugale, nella quale abitava con i figli.
La pronuncia aveva ritenuto opponibile il provvedimento di assegnazione trascritto prima della trascrizione del pignoramento, a prescindere dalle precedenti iscrizioni ipotecarie.
I giudici, a fondamento della decisione, hanno posto il principio dell’assimilazione del diritto dell’assegnatario a quello del locatario, ritenuto applicabile anche in materia di separazione coniugale.
In tal modo, a venire valorizzata è la sola data in cui il creditore ipotecario compie il pignoramento.
Per i giudici della Cassazione, però, la linea da seguire è da riferirsi all’articolo 337 sexies del Codice Civile, secondo il quale “il provvedimento di assegnazione della casa familiare nell’interesse dei figli e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi sulla base di quanto previsto dall’articolo 2643 del c.c.”.
A qualsiasi terzo, e non soltanto – sottolinea la Corte – all’acquirente dell’immobile, e quindi anche al creditore ipotecario.
“La norma fa riferimento all’articolo 2643 del Codice Civile”, dichiara la Cassazione nella sentenza, “che però individua solo gli atti trascrivibili a fini di pubblicità, ma non si preoccupa di disciplinare gli effetti della trascrizione, cosa invece che fa l’articolo successivo, il 2644 del c.c.”.
Ne consegue che il provvedimento di segnalazione non ha effetto “riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi”.
Il creditore ipotecario può, quindi, disporre del bene, visto che il suo diritto di titolare di garanzia reale non può essere pregiudicato dal coniuge assegnatario, con diritto trascritto solo dopo l’iscrizione di ipoteca.
Il creditore ipotecario, in questo caso, non subisce pregiudizi in quanto il bene non è privato del valore d’uso e ne resta possibile la vendita come bene produttivo di reddito, cosa che, al contrario, non avviene nei rapporti tra il diritto del coniuge assegnatario della casa coniugale e l’ipoteca: il primo, infatti, sottrae del tutto il bene al suo valore d’uso ai fini della vendita forzata a terzi, che a quel punto sarebbero privati del godimento sia diretto sia indiretto.
Infine, la Cassazione ricorda che: “sulla base dei principi generali dell’ordinamento, non è possibile che il coniuge assegnatario si trovi in una posizione giuridica migliore di fronte ai terzi titolari di diritti preesistenti sul bene rispetto a quella nella quale si sarebbe trovato il coniuge titolare del diritto di proprietà”.
 
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