La notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza non era giunta all’avvocato difensore dell’imputato, perché la sua casella di posta certificata era piena; in questi casi resta valida la notificazione effettuata mediante deposito in cancelleria

La vicenda

Contro l’ordinanza della Corte di Cassazione che dichiarava l’inammissibilità del ricorso presentato contro la sentenza di condanna emessa dal giudice dell’appello nei confronti dell’imputata, quest’ultima proponeva ulteriore ricorso di legittimità ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p., disciplinante il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, deducendo con unico motivo, l’omessa comunicazione al difensore dell’udienza di trattazione.
Ciò era avvenuto dal momento che la notificazione, effettuata mediante posta elettronica certificata non era andata a buon fine, in virtù di un errore che aveva comportato il rifiuto del messaggio dal sistema, come emerso dall’attestazione richiesta alla cancelleria.
Ma il ricorso è stato dichiarato nuovamente inammissibile dai giudici della Cassazione, perché presentato al di fuori dei casi previsti.
Invero, dalla disamina degli atti processuali, era emerso che la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza all’avvocato difensore di fiducia dell’imputato, per la trattazione del ricorso era stata effettuata mediante deposito in cancelleria ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16.
Ed infatti, poiché, ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 6, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294): “Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario”, la notifica al difensore menzionato doveva intendersi ritualmente effettuata, mediante deposito in Cancelleria, atteso che la notifica secondo la modalità ordinaria – mediante invio di comunicazione della data di udienza all’indirizzo di posta elettronica certificata era risultata impossibile per essere la casella di posta elettronica del destinatario piena.

Le notifiche al difensore mediante Pec

Ebbene, secondo il consolidato orientamento di legittimità, “In tema di notificazione al difensore mediante invio dell’atto tramite posta elettronica certificata (c.d. PEC), deve considerarsi regolarmente perfezionata la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi del D.L. 16 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 6, nel caso in cui la mancata consegna del messaggio di PEC sia imputabile al destinatario”; situazione che ricorre, ad esempio, quando il destinatario dell’atto non abbia ricevuto la notifica via PEC per saturazione dello spazio disco, tenuto conto dell’obbligo per il soggetto abilitato esterno di dotarsi, ai sensi del comma 5 del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20, di un servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e, soprattutto, di verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione (Sez. 3, n. 54141 del 24/11/2017).
Per questi motivi il ricorso non è stato accolto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese di giudizio.

La redazione giuridica

 
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