Chi investe un pedone che sta incautamente attraversando fuori dalle strisce pedonali sarà comunque perseguibile 

Se investiamo un pedone distratto o poco accorto mentre attraversa fuori dalle strisce pedonali, cosa rischiamo?
Per la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, un’incriminazione per reato di lesioni colpose. Lo hanno stabilito i giudici con la sentenza numero 27513/2017 depositata il 1 giugno scorso, dichiarando inammissibile il ricorso di un motociclista che, a causa della sua condotta negligente e imprudente, aveva investito una donna che aveva riportato una serie di fratture. Il centauro è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose in quanto la sua condotta di guida era apparsa non idonea a prevenire situazioni di pericolo derivanti da comportamenti scorretti dei pedoni.
Dopo che sia il Giudice di Pace che il Tribunale avevano confermato la condanna a 350 euro di multa e il risarcimento dei danni in favore della parte civile, l’imputato aveva fatto ricorso affermando che non poteva essergli ascritta alcuna responsabilità, in quanto la parte offesa aveva attraversato imprudentemente fuori dalle strisce pedonali, mettendo in atto un comportamento imprudente.
In Cassazione, però, il motociclista è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni colpose poiché il comportamento incauto del pedone è stato considerato prevedibile, in quanto avvenuto su strada rettilinea, in pieno giorno, all’interno di un centro abitato e a soli 20 metri di distanza dalle strisce. Tutte circostanze che avrebbero dovuto indurre l’imputato a rallentare per evitare l’impatto, poiché l’attraversamento improvviso rappresenta, in questo caso, un rischio tipico e prevedibile.
Gli Ermellini hanno inoltre sostenuto che, se il conducente avesse tenuto una condotta adeguata per velocità, livello di attenzione e prontezza di riflessi, viste le condizioni di tempo e luogo, avrebbe potuto avvedersi della manovra incauta del pedone, evitando di investirlo. Così facendo, invece, il ricorrente ha violato sia la regola cautelare di fonte sociale, ma anche quella specifica ex articolo 191 del Codice della Strada.
Pertanto, hanno concluso i giudici di Cassazione, il conducente che durante la marcia noti sul suo percorso la presenza di un pedone che tardi a scansarsi, è tenuto a rallentare la velocità e, se necessario, anche a fermarsi.

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